Famiglia

Rinuncia all'eredità del padre e successione dei nonni: si può ereditare per rappresentazione

Chi rinuncia all'eredità del proprio genitore può comunque succedere ai nonni. Lo conferma la Corte di Cassazione, che chiarisce il funzionamento della rappresentazione: i due lasciti sono autonomi e la scelta sull'uno non pregiudica l'altro. Una precisazione utile quando l'eredità del padre è gravata da debiti ma quella del nonno resta appetibile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

La questione è tutt'altro che teorica. Immaginiamo un nipote che rifiuta l'eredità del padre perché carica di debiti. Alla morte del nonno, quello stesso nipote può presentarsi come erede? La risposta della Corte di Cassazione (sentenza 15 gennaio 2015, n. 594) è affermativa.

Il fondamento è l'istituto della rappresentazione, disciplinato dagli articoli 467 e 468 del Codice civile. In forza di questo meccanismo, i discendenti subentrano nella posizione ereditaria che sarebbe spettata al proprio ascendente, quando quest'ultimo non può o non vuole accettare l'eredità.

Inquadramento normativo

L'art. 467 c.c. stabilisce che la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato.

L'art. 468 c.c. individua i beneficiari: la rappresentazione opera, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli; nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Il punto decisivo è che l'eredità del padre e quella del nonno sono due successioni distinte e indipendenti. La rinuncia a una non incide sull'altra. Anzi, la rinuncia del padre all'eredità del nonno è proprio uno dei presupposti che attiva la rappresentazione a favore del nipote.

Attenzione a non confondere due situazioni diverse. Un conto è che il padre sia già deceduto: qui il nipote subentra naturalmente. Altro conto è che il padre sia vivo ma abbia rinunciato all'eredità del nonno: anche in questo caso l'art. 467 c.c. consente al nipote di rappresentarlo, perché la norma copre sia l'impossibilità (premorienza) sia la volontà (rinuncia) di non accettare.

Va infine ricordato l'art. 463 c.c., che disciplina l'indegnità a succedere: solo l'indegno è escluso, ma anche in tal caso i suoi discendenti possono subentrare per rappresentazione, salve le ipotesi previste dalla legge.

Cosa cambia in concreto

La distinzione tra le due eredità ha effetti pratici rilevanti.

Primo: la rinuncia all'eredità del genitore indebitato non brucia le aspettative sull'eredità del nonno. Chi rifiuta un patrimonio in perdita non perde automaticamente il diritto a ricevere quello, magari capiente, dell'ascendente.

Secondo: il nipote che eredita per rappresentazione riceve la quota che sarebbe spettata al padre, non una quota autonoma. Se i fratelli del padre sono più d'uno, la quota del ramo si divide tra i discendenti di quel ramo.

Terzo: la rappresentazione non è mai automatica nel senso di obbligata. Il nipote può a sua volta accettare o rinunciare all'eredità del nonno, con o senza beneficio d'inventario, valutando lo stato del patrimonio.

È una tutela pensata per non penalizzare chi si trova, per ragioni di prudenza patrimoniale, a rifiutare un'eredità gravata da passività.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate lo stato di ciascuna eredità separatamente. Non trattate l'eredità del genitore e quella del nonno come un blocco unico: analizzate attivo e passivo di ognuna prima di decidere.
  1. Valutate l'accettazione con beneficio d'inventario quando il patrimonio del nonno presenta debiti incerti: limita la responsabilità del nipote ai beni ereditati.
  1. Rispettate i termini. La rinuncia e l'accettazione seguono termini di legge; una decisione tardiva o un comportamento che equivale ad accettazione tacita possono compromettere le scelte.
  1. Ricostruite l'albero successorio per individuare quanti rami concorrono: la quota per rappresentazione dipende dal numero di discendenti del ramo interessato.
  1. Documentate ogni atto presso il notaio o la cancelleria competente, così da avere prova certa di rinuncia o accettazione.

Consigliamo di affrontare queste scelte con una consulenza mirata: gli effetti sono definitivi e incidono sul patrimonio personale di chi decide.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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