Condominio

Riserva di proprietà del costruttore sulle parti comuni: quando è valida

Quando un costruttore vende il primo appartamento di un edificio, alcune parti dell'immobile diventano automaticamente comuni ai condòmini. Un recente studio del Notariato precisa che la riserva di proprietà su lastrico solare o facciata è valida solo se inserita nel primo atto di vendita, non nel regolamento condominiale approvato in seguito. Una distinzione che incide sui diritti di chi acquista.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

Un tema ricorrente nei contenziosi immobiliari: il costruttore che vende gli appartamenti di un edificio può conservare per sé la proprietà del lastrico solare, della facciata o di altre parti dello stabile? La questione non è teorica. Da essa dipende chi decide sull'uso di quei beni, chi ne sostiene le spese e chi può sfruttarli economicamente, ad esempio con impianti pubblicitari o antenne.

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha ribadito un principio netto: la comunione sulle parti comuni nasce automaticamente con la prima vendita. Per derogare a questa regola servono forma e tempistica precise.

Inquadramento normativo

L'art. 1117 del codice civile elenca le parti dell'edificio che si presumono comuni a tutti i proprietari: tra queste il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni, gli androni. La formula "se il contrario non risulta dal titolo" apre alla possibilità di sottrarre alcuni beni alla comunione, ma solo a condizioni rigorose.

Il "titolo" che può escludere la comunione è il primo atto di trasferimento, cioè il rogito con cui il costruttore vende la prima unità immobiliare. È in quel momento che si forma il condominio: l'edificio, prima appartenente a un unico proprietario, si frammenta tra soggetti diversi e le parti comuni entrano automaticamente nella comproprietà.

La conseguenza è stringente. Se la riserva di proprietà a favore del costruttore non compare in quel primo atto, il bene diventa comune e non può più essere "recuperato" con documenti successivi. In particolare, il regolamento condominiale predisposto dal costruttore e richiamato nei rogiti non è idoneo, da solo, a fondare una riserva di proprietà: il regolamento disciplina l'uso e le spese, non trasferisce né conserva diritti reali.

Implicazioni pratiche

Per chi acquista da un costruttore, la differenza è sostanziale. Se il lastrico solare risulta comune, il compratore concorre alle decisioni sul suo utilizzo e alle spese di manutenzione, ma beneficia anche di eventuali proventi. Se invece il costruttore ha validamente riservato la proprietà, quel bene resta suo: potrà installarvi antenne, pannelli, insegne o costruire in sopraelevazione, incassando i relativi ricavi.

Molti acquirenti scoprono la riserva solo a distanza di anni, quando il costruttore esercita i propri diritti sul bene. A quel punto la contestazione si gioca sull'esame del primo rogito: se la clausola manca o è formulata in modo generico, la riserva è inefficace e il bene si considera comune.

Attenzione anche alla trascrizione. Perché la riserva sia opponibile agli acquirenti successivi, deve emergere con chiarezza dai registri immobiliari. Una clausola ambigua o non trascritta rischia di non produrre effetti verso i terzi.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il primo rogito. Recuperate copia dell'atto con cui il costruttore ha venduto la prima unità dell'edificio: è lì che va cercata l'eventuale riserva di proprietà, non nel regolamento.
  2. Controllate la formulazione della clausola. Deve indicare in modo specifico il bene riservato (lastrico, facciata, sottotetto). Formule generiche o rinvii al solo regolamento sono spesso insufficienti.
  3. Esaminate la trascrizione. Richiedete una visura ipotecaria per accertare che la riserva risulti dai registri immobiliari ed sia opponibile a chi ha acquistato dopo.
  4. Prima di comprare, fate valutare l'atto. In sede di acquisto da costruttore, consigliamo di sottoporre il preliminare e il regolamento a un controllo mirato sulle parti comuni.
  5. In caso di conflitto, agite per tempo. Se il costruttore rivendica un bene che ritenete comune, raccogliete la documentazione e valutate un'azione di accertamento prima che si consolidino situazioni di fatto.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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