Committente di ristrutturazioni: quando risponde della caduta dell'operaio
Chi commissiona lavori edili o di ristrutturazione può essere chiamato a rispondere se l'operaio si infortuna? Un orientamento della Cassazione penale collega la responsabilità del committente alla messa a disposizione di attrezzature inadeguate, anche verso lavoratori autonomi. Non si tratta però di responsabilità automatica: servono colpa e nesso causale. Vediamo quando scatta e quando no.
Il tema
Commissionare la ristrutturazione di un appartamento o di un immobile non è solo una questione economica. In alcuni casi il committente può essere coinvolto sul piano penale se il lavoratore subisce un infortunio. La domanda ricorrente è semplice: se l'operaio cade da un ponteggio o da una scala, ne risponde anche chi ha ordinato i lavori?
La risposta non è secca. Dipende dal ruolo effettivamente svolto dal committente e dal modo in cui l'infortunio si è verificato.
Inquadramento normativo
La figura del committente è definita dall'art. 89 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). Attenzione però: tale definizione opera specificamente ai fini del Titolo IV, dedicato ai *cantieri temporanei o mobili*. Il committente è, in quel contesto, il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata.
Il Titolo IV si applica anche a molte ristrutturazioni: rientrano tra i cantieri temporanei o mobili i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X del decreto (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione). Non ogni piccolo intervento domestico vi ricade automaticamente, ma i lavori edilizi di un certo rilievo sì.
L'art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008 pone in capo al committente (o al responsabile dei lavori) l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati. È un obbligo di controllo preventivo che non si esaurisce nella semplice scelta del prestatore.
A questo si aggiunge la clausola generale dell'art. 2087 c.c., che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica di chi lavora. Quando la violazione delle norme antinfortunistiche si traduce in lesioni o nella morte del lavoratore, possono configurarsi i reati di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), aggravati proprio dalla violazione della disciplina di prevenzione.
> Nota sulla giurisprudenza. La Cassazione penale ha in più occasioni affermato che il committente può assumere una posizione di garanzia quando interviene nell'organizzazione tecnica dei lavori o mette a disposizione attrezzature. Gli estremi puntuali della singola pronuncia vanno sempre verificati alla fonte prima di essere citati come precedente.
Il punto decisivo: quale committente?
La distinzione è cruciale. Un conto è il committente che si limita a ordinare l'opera, affidandola a un'impresa o a un lavoratore autonomo qualificato e lasciando a costoro l'organizzazione tecnica del lavoro. Altro è il committente che interviene nell'esecuzione: sceglie o fornisce i mezzi, indica le modalità operative, mette a disposizione scale, ponteggi o strumenti inadeguati.
Nel primo caso la responsabilità tende a restare in capo a chi esegue. Nel secondo il committente entra in una posizione di garanzia e può rispondere dell'infortunio.
È qui che va collocata l'ipotesi del lavoratore autonomo. Il fatto che l'operaio operi in autonomia non esclude di per sé la responsabilità del committente: se quest'ultimo ha messo a disposizione attrezzature non conformi che hanno causato la caduta, il nesso tra la sua condotta e l'evento può sussistere.
Non è responsabilità automatica
Va detto con chiarezza, per evitare letture allarmistiche. La responsabilità penale del committente non è oggettiva né automatica. Richiede due presupposti: una colpa (violazione di regole di prudenza o di norme specifiche) e un nesso causale tra la condotta del committente e l'infortunio. Se l'operaio cade per una manovra imprudente del tutto imprevedibile, o per l'uso di attrezzature proprie e idonee, il quadro cambia.
Cosa fare in concreto
- Verificare l'idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi prima dell'affidamento, richiedendo la documentazione prevista dall'art. 90, co. 9.
- Non fornire attrezzature proprie (scale, ponteggi, utensili) se non conformi alle norme di sicurezza: la messa a disposizione di mezzi inadeguati è una delle principali fonti di responsabilità.
- Conservare traccia scritta degli incarichi e delle verifiche svolte, così da documentare il perimetro del proprio ruolo.
- Valutare la nomina del responsabile dei lavori e, dove richiesto, del coordinatore per la sicurezza nei cantieri soggetti al Titolo IV.
- È opportuno accertare preventivamente, con un professionista, se l'intervento programmato rientri o meno tra i cantieri temporanei o mobili.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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