Condominio

La ritenuta del 4% sugli appalti in condominio: come funziona

Quando il condominio paga una ditta per lavori o servizi, l'amministratore agisce come sostituto d'imposta e deve trattenere il 4% sul corrispettivo, versandolo all'Erario. È una regola già in vigore, spesso trascurata, che espone a sanzioni chi non la applica. Vediamo quando scatta, come funziona e cosa non vi rientra.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 ottobre 2026 ·4 min

Il quadro: il condominio come sostituto d'imposta

Il condominio, pur non avendo personalità giuridica, è soggetto a precisi obblighi fiscali quando corrisponde somme a imprese per prestazioni rese nel suo interesse. In questi casi l'amministratore assume la veste di sostituto d'imposta: cioè è tenuto a trattenere una quota del pagamento dovuto al fornitore e a versarla direttamente allo Stato, in acconto delle imposte che il fornitore stesso dovrà.

La norma di riferimento è l'art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall'art. 1, comma 43, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007). La disposizione prevede una ritenuta a titolo di acconto pari al 4% dell'imponibile, applicata sui corrispettivi dovuti dal condominio in relazione a contratti di appalto di opere o servizi eseguiti nell'esercizio di impresa.

Resta inoltre fermo l'impianto generale sulla gestione condominiale delineato dalla L. 11 dicembre 2012 n. 220 (riforma del condominio), che ha rafforzato i doveri di rendicontazione e trasparenza a carico dell'amministratore.

Il perimetro: appalti sì, forniture no

Il punto più delicato è capire quando la ritenuta si applica. La distinzione decisiva è tra appalto di opere e servizi, da un lato, e semplice fornitura di beni o utenze, dall'altro.

La ritenuta del 4% riguarda i contratti di appalto: lavori edili e di manutenzione straordinaria, imbiancature, rifacimento facciate, interventi sull'impianto di riscaldamento, nonché servizi continuativi come pulizie, giardinaggio, manutenzione dell'ascensore o del verde.

Non rientrano, di norma, nel campo di applicazione:

La qualificazione del contratto non è sempre immediata: nei casi misti (bene più installazione) occorre valutare la prestazione prevalente. In caso di dubbio consigliamo di acquisire preventivamente la natura della prestazione in fattura.

Versamento e tracciabilità

La ritenuta operata va versata con modello F24, utilizzando il codice tributo 1019 per i percipienti soggetti a IRPEF e il codice tributo 1020 per quelli soggetti a IRES, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento al fornitore.

Quanto alla modalità di pagamento, la tracciabilità delle spese condominiali è già oggetto di attenzione sotto un duplice profilo. In primo luogo, la normativa antiriciclaggio e i limiti all'uso del contante (la soglia è attualmente fissata a 5.000 euro per i trasferimenti tra soggetti diversi) impongono prudenza nei pagamenti in denaro. In secondo luogo, l'uso del conto corrente condominiale e di strumenti tracciabili è funzionale alla corretta rendicontazione verso l'assemblea.

> Nota: circolano notizie su una futura "stretta" generalizzata ai pagamenti in contanti per gli appalti condominiali, con decorrenza indicata nel 2026. Allo stato non risulta una base normativa certa e verificabile a sostegno di tali ricostruzioni. Invitiamo quindi a non assumere decisioni gestionali su presunti obblighi non confermati e a verificare sempre il testo di legge prima di adeguarsi.

Implicazioni pratiche per l'amministratore

L'omessa o tardiva applicazione della ritenuta espone l'amministratore a sanzioni tributarie e alla responsabilità verso il condominio. La ritenuta, infatti, non è una facoltà ma un obbligo di legge collegato al ruolo di sostituto d'imposta.

Per i condòmini, l'effetto pratico è che l'importo netto versato alla ditta sarà inferiore al corrispettivo lordo pattuito: la differenza non è un risparmio, ma una somma trattenuta e girata all'Erario per conto del fornitore.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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