Rivalsa diretta tra compagnie assicurative: quando è esclusa
Nei sinistri con pluralità di responsabili torna centrale una domanda pratica: una compagnia può agire direttamente contro un'altra per recuperare quanto pagato? La distinzione tra surrogazione e regresso fissa i confini dell'azione e orienta le politiche di recupero crediti del settore assicurativo, con ricadute concrete su prassi liquidative e contenzioso.
Il punto della questione
Quando in un sinistro concorrono più soggetti responsabili, la compagnia che ha indennizzato il proprio assicurato o il danneggiato tende a recuperare l'esborso da chi ritiene corresponsabile. La prassi del settore conosce da tempo forme di "rivalsa diretta" tra imprese assicurative. Il tema, però, non è disciplinato da una regola che autorizzi indistintamente l'azione orizzontale tra compagnie: occorre individuare il titolo giuridico che la legittima.
La risposta cambia a seconda dello strumento concretamente azionato. Confondere surrogazione e regresso porta a impostare male l'azione e, spesso, a vederla respinta.
Inquadramento normativo: surrogazione e regresso
Due istituti vanno tenuti distinti.
La surrogazione dell'assicuratore (art. 1916 c.c.) consente alla compagnia che ha pagato l'indennità di subentrare nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. È un'azione "verticale": la compagnia agisce nella stessa posizione del proprio assicurato, contro l'autore materiale del danno. Non fonda, di per sé, una pretesa diretta verso l'assicuratore del terzo.
Il regresso tra coobbligati solidali (artt. 2055 e 1299 c.c.) opera invece tra soggetti tenuti in solido al risarcimento: chi ha pagato l'intero può ripetere dagli altri la quota di rispettiva competenza. Presuppone però che vi sia un'obbligazione solidale e che il soggetto contro cui si agisce sia parte di quel vincolo.
Il nodo è proprio questo: tra due compagnie assicurative non sussiste automaticamente un'obbligazione solidale che giustifichi un regresso "diretto". L'assicuratore non è coautore del danno; risponde in forza del contratto e, verso il danneggiato, in base all'azione diretta.
Perché l'azione diretta non fonda la rivalsa tra compagnie
L'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile (art. 144 Codice delle Assicurazioni) è uno strumento di tutela del danneggiato, non un titolo che legittimi una rivalsa orizzontale tra imprese. Serve a garantire al danneggiato un soggetto solvibile contro cui agire; non trasforma le compagnie in coobbligati solidali tra loro.
Ne deriva un principio operativo: la compagnia che vuole recuperare quanto pagato, in assenza di un vincolo di solidarietà, deve indirizzarsi verso il responsabile del danno (surrogandosi nei diritti del proprio assicurato), non direttamente verso l'altra compagnia.
Questo orientamento interpretativo può rilevare anche nei giudizi pendenti, fermo il prudente apprezzamento del giudice, che resta libero di valutare il singolo caso.
Quando la rivalsa diretta tra compagnie è esclusa
La rivalsa diretta tra assicurazioni tende a essere esclusa quando:
- manca un titolo di solidarietà tra le compagnie (che non sono coautrici del danno);
- l'azione è impostata come regresso pur in assenza dei presupposti degli artt. 2055 e 1299 c.c.;
- si confonde l'azione diretta del danneggiato con un'ipotetica pretesa orizzontale tra imprese.
Resta invece percorribile la via della surrogazione verso l'autore materiale del danno, eventualmente chiamando in causa il suo assicuratore in forza dell'azione diretta esercitata in surroga.
Estensione: la responsabilità sanitaria
Lo stesso schema rileva oltre la RC auto. Nei sinistri con responsabilità plurisoggettiva in ambito sanitario — dove possono concorrere struttura, medico e relativi assicuratori — la corretta individuazione del titolo (surrogazione verso il responsabile, regresso solo tra effettivi coobbligati solidali) condiziona l'esito del recupero. Anche qui l'azione diretta del paziente non fonda automaticamente pretese orizzontali tra le compagnie coinvolte.
Precisazione doverosa di metodo
Il quadro qui esposto si fonda sul principio di diritto desumibile dagli istituti citati. Eventuali pronunce di legittimità richiamate vanno verificate negli estremi (sezione, numero, anno) prima di essere utilizzate in giudizio: consigliamo di non fondare strategie processuali su precedenti non identificabili.
Cosa fare in concreto
- Verificate il titolo: prima di agire, stabilite se la pretesa è di surrogazione (art. 1916 c.c.) o di regresso (artt. 2055 e 1299 c.c.).
- Individuate il legittimato passivo corretto: in assenza di solidarietà, indirizzate l'azione verso il responsabile del danno, non direttamente verso l'altra compagnia.
- Non confondete l'azione diretta del danneggiato con una rivalsa tra imprese: l'art. 144 CAP tutela il danneggiato, non legittima pretese orizzontali.
- Documentate il pagamento e la quota: nel regresso il recupero è limitato alla quota di rispettiva competenza.
- Verificate gli estremi delle pronunce richiamate prima di impostare l'azione o la difesa.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
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