Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ruolo, compiti e tutele
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il canale attraverso cui i lavoratori partecipano alla gestione della prevenzione in azienda. La funzione di rappresentanza per la sicurezza deve sempre essere garantita: tramite un RLS interno oppure, in sua assenza, tramite il Rappresentante territoriale (RLST). Vediamo compiti, elezione, formazione e tutele previste dal D.Lgs. 81/2008.
Inquadramento normativo
La disciplina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è contenuta negli articoli da 47 a 52 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
L'art. 47 stabilisce che la rappresentanza per la sicurezza deve essere sempre garantita. Le modalità cambiano in base alle dimensioni dell'impresa: nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende che ne occupano più di 15 l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA), ove esistenti.
Quando l'elezione interna non avviene, la funzione non decade: subentra il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), con onere per il datore di lavoro di versare un contributo al Fondo previsto dall'art. 52. La rappresentanza, in altre parole, non è mai assente: cambia solo il soggetto che la esercita.
RLS, RSPP e ASPP: figure distinte
È frequente la confusione tra questi acronimi. La distinzione è netta.
- RLS: rappresenta i lavoratori. È eletto o designato da loro e ne tutela gli interessi in materia di sicurezza. Non risponde al datore di lavoro.
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): è designato dal datore di lavoro per coordinare la prevenzione aziendale. È un ruolo tecnico-organizzativo interno alla struttura datoriale.
- ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione): collabora con l'RSPP nelle attività operative del servizio.
In sintesi: l'RLS controlla e rappresenta dal lato dei lavoratori; RSPP e ASPP operano dal lato dell'organizzazione datoriale.
I compiti dell'RLS
L'art. 50 elenca le attribuzioni dell'RLS. Tra le principali:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti alla prevenzione, all'emergenza e al primo soccorso, e sull'organizzazione della formazione;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale su rischi, misure di prevenzione, infortuni e malattie professionali;
- formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti;
- fare proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avvertire il datore di lavoro dei rischi rilevati e ricorrere alle autorità competenti quando ritenga insufficienti le misure adottate.
La consultazione preventiva è un obbligo sostanziale, non una formalità: deve avvenire prima delle decisioni, non a posteriori.
Formazione
L'art. 37, comma 10, prevede una formazione specifica per l'RLS. In base all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti, il monte ore è indicato in 32 ore iniziali, con aggiornamenti annuali di 4 o 8 ore a seconda delle dimensioni aziendali (dato da verificare rispetto al CCNL applicabile, che può prevedere disposizioni di maggior favore).
L'art. 37, comma 11, definisce inoltre i contenuti minimi della formazione dell'RLS: normativa in materia di sicurezza, rischi specifici del comparto, tecniche di comunicazione e nozioni di prevenzione. Il rispetto di questi contenuti è condizione di legittimità del percorso formativo.
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro, la presenza dell'RLS incide sulla validità di numerosi atti prevenzionali: una valutazione dei rischi adottata senza la dovuta consultazione è esposta a contestazioni, anche in sede penale in caso di infortunio.
Per i lavoratori, l'RLS è lo strumento istituzionale per far valere esigenze di sicurezza senza esposizione individuale. L'RLS gode delle tutele previste per i rappresentanti sindacali (art. 50, comma 6) e non può subire pregiudizi per lo svolgimento del proprio ruolo.
Cosa fare in concreto
- Verificate lo stato della rappresentanza: accertate se in azienda è presente un RLS eletto o se opera il RLST, con relativo versamento al Fondo.
- Tracciate la consultazione: documentate per iscritto ogni consultazione dell'RLS (verbali, comunicazioni datate), così da poterne provare l'effettività.
- Controllate la formazione: verificate che l'RLS abbia completato il percorso iniziale e gli aggiornamenti, conservando gli attestati.
- Aggiornate il flusso informativo: assicurate all'RLS l'accesso tempestivo al DVR e alla documentazione su infortuni e misure adottate.
- Consultate il CCNL applicabile: le previsioni collettive possono integrare monte ore, permessi e modalità di elezione.
Consigliamo di formalizzare procedure interne che rendano la consultazione dell'RLS un passaggio verificabile in ogni fase decisionale rilevante.
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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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