Terzo Settore

Rottamazione quinquies e Terzo settore: scadenze e cautele per gli ETS

La cosiddetta rottamazione quinquies torna al centro del dibattito con la scadenza di fine luglio 2026. Per gli enti del Terzo settore, spesso con liquidità stagionale legata a quote e contributi, il rispetto dei termini di pagamento incide sulla tenuta stessa della definizione agevolata. Vale la pena chiarire cosa è certo, cosa è ancora in via di definizione e come muoversi con prudenza.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Premessa metodologica

Usiamo il condizionale con cognizione di causa. L'espressione "rottamazione quinquies" è ancora in larga parte una formula giornalistica: al momento della stesura non esiste un provvedimento organico consolidato che ne fissi la disciplina definitiva. Alcune misure sono contenute in interventi normativi in discussione, altre riprendono meccanismi delle precedenti definizioni agevolate.

Per questo, prima di applicare qualsiasi regola operativa, occorre verificare il testo vigente al momento del pagamento. Le indicazioni che seguono valgono come inquadramento, non come dettato normativo definitivo.

Inquadramento normativo

Le definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione hanno una struttura ormai nota. La rottamazione-quater, disciplinata dall'art. 1, commi 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), rappresenta il modello di riferimento più recente.

Un punto va chiarito, perché in passato è stato frequente equivocarlo. La cosiddetta tolleranza dei cinque giorni non è una regola di nicchia riservata ai soli riammessi: nella rottamazione-quater essa opera come regola generale. L'art. 1, comma 232, della legge n. 197/2022 prevede infatti che il pagamento si considera tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza della singola rata. Si tratta di un margine tecnico, non di una proroga del termine.

La qualificazione del termine resta perentoria: il decorso definitivo, superata anche la finestra dei cinque giorni, comporta la decadenza dal beneficio con reviviscenza degli importi originari, sanzioni e interessi. Su questa natura la giurisprudenza tributaria è costante nel negare rimessioni in termini per mere difficoltà organizzative.

Se la "quinquies" introdurrà deroghe restrittive o estensive rispetto a questo assetto, ciò dovrà risultare dal testo del provvedimento che sarà eventualmente approvato. Fino ad allora, ogni affermazione sul punto va trattata come ipotesi da confermare.

Implicazioni pratiche per gli enti del Terzo settore

Gli ETS presentano una vulnerabilità specifica: la liquidità è spesso stagionale e differita. Quote associative, contributi pubblici e liberalità arrivano in finestre precise dell'anno, mentre le rate della definizione agevolata seguono un calendario rigido e indifferente ai cicli di cassa dell'ente.

Un'associazione che incassa il grosso delle entrate a fine anno, ma deve onorare una rata a luglio, si trova esposta a un rischio di decadenza puramente finanziario, non economico. È un tema di tesoreria e programmazione dei flussi, prima ancora che di sostenibilità del debito.

La finestra dei cinque giorni, dove applicabile, offre un cuscinetto minimo. Non va però letta come un'estensione ordinaria del termine: è un margine da usare in emergenza, non da programmare come scadenza reale.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate il testo normativo aggiornato prima di ogni versamento: confermate importi, calendario delle rate e l'effettiva vigenza della tolleranza dei cinque giorni per la vostra posizione.
  1. Costruite un cronoprogramma di cassa che allinei le scadenze di pagamento agli incassi attesi da quote e contributi, individuando in anticipo i mesi critici.
  1. Predisponete una riserva di liquidità dedicata alle rate, separata dalla gestione ordinaria, per evitare che entrate vincolate vengano assorbite altrove.
  1. Conservate le ricevute di pagamento e verificate la corretta imputazione: un versamento tempestivo ma mal attribuito può generare contestazioni.
  1. Non contate sul margine dei cinque giorni come scadenza operativa: trattatelo come rete di sicurezza residuale, mai come termine effettivo.

Perché conta

La decadenza dalle definizioni agevolate è tendenzialmente irreversibile. Perso il beneficio, il carico torna integro, con sanzioni e interessi maturati. Per un ente del Terzo settore, il cui equilibrio finanziario è spesso sottile, un errore di calendario può tradursi in un aggravio che nessuna successiva sanatoria è garantita a recuperare. La prudenza, qui, non è formalismo: è tutela della continuità dell'ente.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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