RUNTS: chi deve iscriversi al Registro Unico del Terzo Settore
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il perno della riforma del 2017. L'iscrizione non è un adempimento burocratico qualunque: determina l'accesso ai benefici fiscali e la stessa qualifica di ente del Terzo Settore. Vediamo chi deve iscriversi, cosa si ottiene e cosa si rischia restando fuori.
Il quadro: cos'è il RUNTS
Il RUNTS è il registro pubblico istituito dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e gestito, a livello statale, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il coordinamento operativo degli uffici regionali e provinciali.
La logica della riforma è semplice: un solo registro al posto dei molti elenchi previgenti. L'iscrizione è la condizione che attribuisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, con essa, l'accesso al regime agevolato. Senza iscrizione, l'ente esiste come associazione o fondazione di diritto comune, ma resta fuori dal perimetro del Codice.
Chi deve (o vuole) iscriversi
Il Codice individua diverse sezioni del registro. Vi confluiscono, tra gli altri:
- le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), per le quali l'iscrizione è il presupposto per conservare la qualifica;
- gli enti già ONLUS, categoria destinata a esaurirsi con il regime transitorio: chi vuole continuare a beneficiare delle agevolazioni deve transitare nel RUNTS;
- le fondazioni e le associazioni che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del Codice;
- le imprese sociali, iscritte in apposita sezione e contestualmente nel Registro delle Imprese.
Una precisazione utile sulle ASD (associazioni sportive dilettantistiche). Lo sport dilettantistico ha un suo binario specifico, il Registro nazionale delle attività sportive gestito da Sport e Salute. Un'ASD può essere anche ETS, ma solo se svolge attività riconducibili all'art. 5 del Codice e si iscrive al RUNTS: non c'è automatismo. Le due qualifiche vanno valutate separatamente.
È bene chiarire un punto spesso frainteso: per la maggior parte degli enti l'iscrizione non è un obbligo in senso stretto, ma una scelta. Diventa di fatto necessaria per chi vuole qualificarsi come ETS e accedere ai relativi vantaggi. Per ODV e APS, invece, la mancata iscrizione comporta la perdita della qualifica e dei benefici connessi.
I vantaggi dell'iscrizione
L'iscrizione apre l'accesso a un sistema di agevolazioni di natura fiscale e civilistica:
- regimi fiscali di favore su imposte dirette e indirette, secondo le condizioni del Titolo X del Codice;
- possibilità di ricevere erogazioni liberali deducibili o detraibili da parte di donatori;
- accesso a contributi pubblici, convenzioni con le pubbliche amministrazioni e al 5 per mille;
- maggiore trasparenza e affidabilità verso terzi, dal momento che il registro è pubblico e consultabile.
Questi benefici non sono automatici: presuppongono il rispetto dei requisiti statutari e degli obblighi di bilancio e rendicontazione previsti dal Codice.
Cosa si rischia restando fuori
La mancata iscrizione, per gli enti che ne avrebbero titolo, produce conseguenze concrete:
- perdita o mancato acquisto della qualifica di ETS;
- esclusione dai regimi fiscali agevolati e dall'accesso al 5 per mille;
- impossibilità di stipulare convenzioni con le PA riservate agli ETS;
- per gli ex ONLUS, l'uscita dal regime transitorio senza migrazione comporta la perdita delle agevolazioni storicamente godute.
Va inoltre considerato il profilo dei controlli: il Ministero e gli uffici regionali verificano permanenza dei requisiti e regolarità degli adempimenti. La cancellazione dal registro, in caso di irregolarità non sanate, fa venir meno la qualifica.
Cosa fare in concreto
- Verificate la qualifica attuale dell'ente e la sezione del RUNTS pertinente prima di avviare qualsiasi pratica.
- Adeguate lo statuto alle previsioni del Codice (art. 5 e seguenti): senza statuto conforme l'iscrizione viene respinta.
- Controllate la scadenza del regime transitorio se siete una ONLUS: la migrazione richiede tempistiche precise.
- Distinguete RUNTS e Registro sportivo se operate come ASD: valutate separatamente le due iscrizioni.
- Predisponete bilancio e rendicontazione secondo gli schemi richiesti, perché gli obblighi proseguono dopo l'iscrizione.
La scelta di iscriversi va ponderata sulla natura delle attività e sulla struttura dell'ente. Consigliamo una valutazione preventiva caso per caso, evitando soluzioni standardizzate.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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