Lavoro

Salario adeguato e lavoro su piattaforma: il quadro normativo e le cautele operative

Si discute con frequenza crescente di un decreto sul cosiddetto "salario giusto" e di nuove tutele per il lavoro digitale. In attesa di conferme ufficiali sugli estremi e sull'iter di un eventuale provvedimento, conviene mettere ordine nel quadro normativo già vigente: art. 36 Cost., giurisprudenza sul minimo costituzionale e disciplina europea del lavoro su piattaforma. È lì che oggi si gioca la partita.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·27 giugno 2026 ·4 min

Il fatto

Nelle ultime settimane sono circolate notizie su un intervento legislativo in materia di retribuzione equa e di tutele per il lavoro digitale, talvolta indicato come "decreto salario giusto".

A oggi non risultano confermabili con certezza gli estremi esatti del provvedimento (numero, data, contenuto definitivo) né lo stato del relativo iter. Per correttezza verso chi legge, evitiamo di attribuire valore vincolante a un testo non verificabile.

Va inoltre chiarito un punto di metodo: un decreto-legge si converte in legge solo dopo l'approvazione di entrambe le Camere entro sessanta giorni (art. 77 Cost.). L'approvazione di un solo ramo del Parlamento non perfeziona la conversione. Diffidare quindi delle formule che parlano di "decreto convertito dal Senato".

Questo contributo si concentra perciò sul quadro già in vigore, che resta il riferimento per datori, piattaforme e lavoratori a prescindere dagli sviluppi futuri.

Inquadramento normativo

Il perno della retribuzione equa è l'art. 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a un'esistenza libera e dignitosa.

La Cassazione, con un orientamento consolidatosi in particolare nel 2023 (tra le altre, Cass. sez. lav., sentenze nn. 27711, 27713 e 28320 del 2023), ha precisato un principio rilevante: i minimi fissati dalla contrattazione collettiva non sono intoccabili. Il giudice può discostarsene quando la retribuzione prevista dal CCNL risulti insufficiente rispetto al parametro costituzionale, individuando un compenso adeguato anche con il supporto di indicatori esterni, come la soglia di povertà o gli indici statistici sulle retribuzioni.

Ne deriva che la conformità al CCNL non garantisce, da sola, l'immunità dal contenzioso: un trattamento formalmente in regola con il contratto può comunque essere ritenuto inadeguato.

Sul lavoro su piattaforma il quadro è altrettanto strutturato:

La Direttiva andrà recepita dagli Stati membri nei termini fissati dall'Unione: è questo il binario su cui si muoveranno i futuri interventi nazionali, eventuali "decreti salario giusto" inclusi.

Implicazioni pratiche

Per i datori di lavoro. La sola applicazione del CCNL di riferimento non mette al riparo da rivendicazioni sulla retribuzione adeguata. Il rischio cresce nei settori a basso costo del lavoro e in presenza di CCNL datati o non rappresentativi.

Per le piattaforme. L'attenzione si sposta sulla qualificazione del rapporto e sulla gestione algoritmica. La combinazione tra art. 2 D.Lgs. 81/2015 e Direttiva UE 2024/2831 rende sempre più difficile sostenere la genuina autonomia di collaborazioni in realtà etero-organizzate.

Per i lavoratori. Cresce lo spazio per contestare retribuzioni inadeguate anche se conformi al contratto applicato, e per far valere le tutele connesse a un eventuale accertamento della subordinazione.

Cosa fare in concreto

Valutazione di metodo

In una materia in evoluzione, la prudenza non è un'opzione ma un dovere professionale. Si raccomanda di fondare ogni scelta sul quadro normativo certo e sulla giurisprudenza di legittimità, riservando agli sviluppi futuri la sola portata di indirizzo. Le verifiche di posizione vanno condotte sui testi vigenti e sulla documentazione effettiva del rapporto di lavoro.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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