Lavoro

Sanzioni sportive e diritto al lavoro: i limiti fissati dalla Corte UE

Una sanzione disciplinare sportiva può frenare o interrompere una carriera professionale. La giurisprudenza dell'Unione europea richiede che simili misure superino un test di proporzionalità e rispettino le libertà economiche del Trattato. Il tema riguarda atleti, dirigenti e tesserati che dall'attività sportiva traggono reddito, e impone alle federazioni regole più prudenti nella predisposizione dei propri apparati sanzionatori.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il contesto

Le federazioni sportive dispongono di ampi poteri disciplinari nei confronti dei propri tesserati. Sospensioni, inibizioni e radiazioni servono a tutelare l'integrità delle competizioni. Il problema nasce quando la sanzione non colpisce solo la posizione sportiva, ma incide sulla capacità del soggetto di svolgere un'attività da cui trae reddito.

Per atleti professionisti, dirigenti retribuiti e altre figure tesserate, l'attività sportiva è anche attività economica. Da qui la domanda: fino a che punto una federazione può limitare, con una sanzione, l'accesso al mercato del lavoro di una persona?

Inquadramento normativo

La risposta si costruisce sul diritto dell'Unione europea. Il punto di partenza resta la sentenza Bosman (Corte di giustizia, causa C-415/93), che ha riconosciuto l'applicabilità delle libertà del Trattato allo sport quando questo costituisce attività economica.

Su questa linea si collocano le pronunce più recenti in materia di regolamenti federali. Nelle cause European Superleague Company (C-333/21), Royal Antwerp Football Club (C-680/21) e International Skating Union / Commissione (C-124/21 P), decise nel dicembre 2023, la Corte ha ribadito che i poteri normativi e sanzionatori degli organismi sportivi non sfuggono al diritto dell'Unione. Regole e sanzioni devono perseguire obiettivi legittimi, essere trasparenti, non discriminatorie e soggette a controllo effettivo.

Un passaggio richiede precisione. La norma del Trattato applicabile dipende dalla qualificazione del soggetto sanzionato:

Per un dirigente sportivo non è scontato che si applichi l'art. 45: occorre verificare in concreto se il rapporto sia di lavoro subordinato o di altra natura. La qualificazione cambia la disciplina di riferimento e va accertata caso per caso.

Il test di proporzionalità

Il filo comune di queste decisioni è il controllo di proporzionalità. Una sanzione che incide su una libertà economica è legittima solo se supera una verifica articolata su tre profili.

Durata. La misura deve essere limitata nel tempo in modo coerente con la gravità della condotta. Sanzioni indeterminate o eccessivamente lunghe rispetto all'illecito sono difficilmente sostenibili.

Ampiezza. L'interdizione deve colpire ciò che è necessario. Una sanzione che precluda ogni attività professionale, anche non collegata all'infrazione, eccede lo scopo.

Garanzie procedurali. Il procedimento deve assicurare contraddittorio, motivazione adeguata e possibilità di un controllo indipendente ed effettivo sulla decisione. L'assenza di rimedi reali rende la sanzione più esposta a censura.

Implicazioni pratiche

Per chi opera nello sport professionistico il messaggio è duplice.

Le federazioni devono predisporre regolamenti disciplinari calibrati: obiettivi dichiarati, criteri prevedibili, sanzioni proporzionate e vie di ricorso effettive. Un apparato sanzionatorio rigido o opaco è vulnerabile.

Il tesserato colpito da una sanzione che ne compromette la carriera dispone di argomenti giuridici concreti. Non si tratta solo di contestare il merito dell'illecito, ma di verificare se la misura rispetti i parametri di proporzionalità e le libertà economiche del Trattato.

Cosa fare in concreto

Consigliamo di far esaminare ogni provvedimento disciplinare potenzialmente incidente sull'attività professionale prima della scadenza dei termini di ricorso, così da valutare le opzioni interne alla giustizia sportiva e quelle davanti al giudice ordinario.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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