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Screenshot di WhatsApp come prova nel processo penale

Con la sentenza n. 6024/2026 la Cassazione penale chiarisce che gli screenshot di chat WhatsApp prodotti dalla vittima sono prova documentale acquisibile nei processi per stalking, senza perizia forense né sequestro del telefono, salvo prova concreta di manipolazione. Una decisione che tocca chiunque abbia a che fare con conversazioni digitali in giudizio.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·24 settembre 2026 ·4 min

Il caso e il principio affermato

La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 6024/2026, si è pronunciata sul valore probatorio degli screenshot di conversazioni WhatsApp prodotti dalla persona offesa in un procedimento per atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Il principio è netto: le immagini delle chat costituiscono prova documentale e sono acquisibili al processo senza necessità di una perizia informatica preventiva o del sequestro dell'apparecchio da cui provengono. La verifica tecnica diventa necessaria solo quando emerga un elemento concreto che faccia sospettare una manipolazione, e non per un dubbio meramente astratto.

Inquadramento normativo

Lo screenshot rientra nella nozione ampia di documento di cui all'art. 234 c.p.p., che ammette come prova gli scritti e ogni altra cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose. La chat fotografata è quindi una rappresentazione informatica assimilabile al documento tradizionale.

È opportuno distinguere questa ipotesi da due fattispecie diverse:

Marginale, nel caso tipico, è il richiamo all'art. 234-bis c.p.p., che disciplina l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero: si applica in scenari transfrontalieri, non alla chat estratta dal telefono personale della vittima e depositata in Italia.

Il punto debole: l'attendibilità intrinseca

Acquisibilità non significa piena efficacia probatoria. Lo screenshot presenta un limite strutturale: è privo di firma digitale e di valori di hash che ne garantiscano l'integrità, ed è tecnicamente alterabile con comuni strumenti di editing grafico (testo, nomi, date, orari).

Per questa ragione la decisione va letta con precisione: la Corte non attribuisce allo screenshot un valore di prova assoluta, ma lo sottopone al libero convincimento del giudice (art. 192 c.p.p.). Il documento va valutato insieme agli altri elementi del fascicolo: coerenza del contenuto, riscontri esterni, dichiarazioni testimoniali, tabulati.

La difesa dell'imputato conserva quindi uno spazio di contestazione. Ma non basta un'obiezione generica: occorre allegare indizi specifici di falsificazione perché il giudice disponga accertamenti tecnici. In assenza di tali indizi, lo screenshot resta valutabile.

Implicazioni pratiche

Per chi si ritiene vittima di condotte persecutorie, la pronuncia conferma che la documentazione conservata sul proprio telefono ha ingresso in giudizio senza passaggi tecnici obbligati. Questo riduce tempi e costi della fase istruttoria.

Per l'imputato e per chi lo assiste, l'attenzione si sposta sulla qualità della contestazione: individuare eventuali incongruenze, chiedere l'estrazione del dato dalla fonte originaria, valutare l'utilità di una consulenza tecnica di parte.

Per entrambe le posizioni vale una regola di metodo: la solidità della prova dipende dalla sua conservazione integra e dalla capacità di riscontrarla con altri elementi.

Cosa fare in concreto

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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