Lavoro

Screenshot WhatsApp come prova delle ore lavorate: quando valgono in tribunale

Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1138/2026, ha ritenuto utilizzabili gli screenshot WhatsApp dei turni per provare l'orario effettivamente svolto, a condizione che ne siano verificate provenienza e attendibilità e che non intervenga un disconoscimento specifico. La pronuncia incide direttamente sul contenzioso per differenze retributive e straordinari, dove il lavoratore fatica spesso a documentare le ore prestate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 settembre 2026 ·4 min

Il caso

Un lavoratore agiva contro la società datrice per ottenere il pagamento di differenze retributive e di lavoro straordinario. Il nodo, come quasi sempre in queste cause, era probatorio: come dimostrare le ore effettivamente prestate quando la documentazione ufficiale è carente o non coincide con la realtà.

A sostegno della domanda, il lavoratore produceva screenshot di conversazioni WhatsApp contenenti l'organizzazione dei turni di servizio. Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1138/2026, ha ritenuto tali documenti idonei a concorrere alla prova dell'orario, in assenza di un disconoscimento specifico da parte della società.

Inquadramento normativo

La decisione si muove sull'incrocio tra due norme del codice civile.

L'art. 2697 c.c. fissa la regola sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel contenzioso sull'orario, questo onere grava sul lavoratore, che deve dimostrare di aver effettivamente svolto le ore rivendicate.

L'art. 2712 c.c. disciplina invece l'efficacia probatoria delle "riproduzioni meccaniche" - fotografie, riprese, e oggi anche messaggistica e screenshot. La norma stabilisce che queste riproduzioni formano piena prova dei fatti rappresentati se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Il disconoscimento, però, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito: non basta una contestazione generica.

È proprio su questo punto che ruota la sentenza. La società non ha contestato in modo specifico né la provenienza né il contenuto degli screenshot. Di conseguenza, il giudice li ha valutati come prova documentale utilizzabile, unitamente agli altri elementi acquisiti.

Implicazioni pratiche

La pronuncia non introduce un principio nuovo, ma consolida un orientamento utile per il lavoratore che si trovi senza cedolini attendibili, badge o registri fedeli.

Primo aspetto: lo screenshot non ha valore automatico. La sua tenuta in giudizio dipende dal comportamento processuale della controparte. Se la società disconosce in modo puntuale la conformità del documento - contestando data, mittente, autenticità della schermata - il valore probatorio si indebolisce e occorre integrarlo con altri mezzi, ad esempio testimonianze o verifica tecnica.

Secondo aspetto: contano provenienza e attendibilità. Uno screenshot facilmente manipolabile, privo di riferimenti al numero del mittente, all'orario o al contesto della conversazione, è più esposto alla contestazione. La riconducibilità del messaggio a chi lo ha inviato deve emergere con ragionevole chiarezza.

Terzo aspetto: per il datore di lavoro cambia la strategia difensiva. Non è sufficiente affermare genericamente che i documenti "non provano nulla". Se si intende neutralizzare uno screenshot occorre un disconoscimento specifico e tempestivo, altrimenti la riproduzione entra a pieno titolo nel materiale probatorio.

Cosa fare in concreto

La lezione della sentenza è duplice. Per il lavoratore, la messaggistica quotidiana può diventare prova, ma va gestita con metodo. Per l'impresa, la difesa non può essere approssimativa: il silenzio o la contestazione generica lasciano spazio all'ingresso degli screenshot nel giudizio.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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