Condominio

Servitù su beni comuni: serve l'unanimità, non la maggioranza

Il Tribunale di Firenze ha stabilito che l'assemblea condominiale non può riconoscere una servitù su beni comuni con delibera a maggioranza. Serve l'unanimità dei condomini, perché la costituzione di un peso permanente su un bene comune incide sui diritti reali di ciascuno. Una precisazione che tocca da vicino chi gestisce spazi condivisi e attività commerciali.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 luglio 2026 ·4 min

Il caso

La vicenda nasce da un condominio in cui un condomino, titolare di un'attività di ristorazione, aveva ottenuto dall'assemblea il riconoscimento di un diritto di uso su parti comuni dell'edificio. La delibera era stata approvata a maggioranza. Una condomina dissenziente ha impugnato la decisione, contestando che una simile facoltà potesse essere concessa senza il consenso di tutti.

Il Tribunale di Firenze ha dato ragione alla condomina, annullando la delibera. Il punto centrale: costituire una servitù o un diritto reale minore su un bene comune non rientra tra i poteri gestori dell'assemblea, ma incide sulla titolarità stessa del bene.

Inquadramento normativo

La norma di riferimento è l'art. 1108, terzo comma, del codice civile, che disciplina la comunione e si applica anche al condominio in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 cod. civ.

Il terzo comma stabilisce un principio netto: è necessario il consenso di tutti i partecipanti alla comunione per gli atti che comportano un'alterazione della cosa comune o la costituzione di diritti reali su di essa. La servitù è, per definizione, un peso imposto su un fondo (qui il bene comune) a vantaggio di un altro fondo. Costituirla significa comprimere in modo stabile il diritto di proprietà di ciascun condomino sulla parte comune.

La distinzione è tra atti di gestione e atti di disposizione. L'assemblea, con le maggioranze previste dall'art. 1136 cod. civ., decide sull'uso e sull'amministrazione dei beni comuni. Non può però disporre del diritto di proprietà dei singoli: per questo serve l'unanimità, cioè il consenso individuale di ogni condomino.

Implicazioni pratiche

La conseguenza è concreta. Ogni volta che si vuole attribuire a un condomino un vantaggio stabile e permanente su parti comuni — un passaggio esclusivo, l'occupazione di un'area cortilizia, l'installazione fissa di strutture a servizio di un'attività — non basta la maggioranza assembleare.

La delibera approvata solo a maggioranza è annullabile su impugnazione del condomino dissenziente o assente, nei termini dell'art. 1137 cod. civ. (trenta giorni). In alcune ricostruzioni, quando la delibera incide direttamente su diritti reali altrui, si discute perfino della nullità dell'atto, rilevabile senza limiti di tempo.

Per chi svolge un'attività commerciale in un immobile condominiale, il tema è delicato: un'autorizzazione ottenuta in assemblea a maggioranza può rivelarsi fragile e venire meno anche a distanza di tempo, con costi e disagi rilevanti. Meglio verificare fin dall'inizio quale sia lo strumento corretto.

Attenzione anche alla differenza tra uso più intenso del bene comune (art. 1102 cod. civ.), che il singolo può esercitare entro certi limiti senza autorizzazioni, e costituzione di una servitù, che invece richiede un atto dispositivo con il consenso di tutti. Confondere i due piani è l'errore più frequente.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica la natura dell'atto prima di portarlo in assemblea: se si tratta di costituire un diritto reale o una servitù su beni comuni, sappi che la maggioranza non è sufficiente.
  1. Raccogli il consenso di tutti i condomini con atto scritto quando l'obiettivo è attribuire un vantaggio stabile su parti comuni; per le servitù è opportuna la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in vista della trascrizione.
  1. Controlla il verbale assembleare: se una delibera ti attribuisce un diritto approvato solo a maggioranza, considera che è esposta a impugnazione e potrebbe non reggere.
  1. Impugna nei termini se sei un condomino dissenziente o assente e ritieni che la delibera abbia inciso sui tuoi diritti reali: i trenta giorni dall'art. 1137 cod. civ. decorrono rapidamente.
  1. Fai valutare la situazione da un professionista prima di avviare investimenti legati all'uso di parti comuni, per evitare di fondare un'attività su un titolo instabile.

Conclusione

La pronuncia del Tribunale di Firenze conferma un confine ben preciso: l'assemblea amministra i beni comuni, ma non può disporne fino a comprimere i diritti dei singoli. Per la costituzione di servitù su parti comuni la strada resta una sola, l'unanimità.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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