Servizio civile universale: cosa cambia per il Terzo settore con il nuovo DDL
La Camera ha approvato il disegno di legge in materia di politiche giovanili e servizio civile universale. La CNESC segnala il rischio di un ridimensionamento del Terzo settore e la necessità di preservare la natura non-lavoristica del servizio. Per gli enti gestori è il momento di verificare accreditamenti e organizzazione interna, in vista dell'iter al Senato.
Servizio civile universale e Terzo settore: il quadro del nuovo DDL
La Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge in materia di politiche giovanili e di riordino del servizio civile universale. Il provvedimento passa ora al Senato e non è quindi ancora legge: il testo può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare.
La Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), che riunisce numerosi enti gestori, ha espresso preoccupazione su due aspetti. Il primo è il ruolo riconosciuto al Terzo settore nella governance del sistema. Il secondo è la salvaguardia dell'identità del servizio civile come esperienza di partecipazione e cittadinanza attiva, distinta da un rapporto di lavoro. Secondo le informazioni disponibili, tra gli enti aderenti alla CNESC figurano realtà come Acli, Anpas e Caritas Italiana; l'elenco completo e aggiornato va verificato sui canali ufficiali della Conferenza.
Inquadramento normativo
Il servizio civile universale è disciplinato dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della delega contenuta nella L. 6 giugno 2016, n. 106 (la stessa legge delega da cui discende il Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017).
Questo collegamento non è casuale. Il legislatore del 2016 ha inserito la riforma del servizio civile all'interno del più ampio disegno di riordino del Terzo settore, riconoscendo agli enti non profit un ruolo centrale nella gestione dei progetti. Il D.Lgs. 40/2017 configura il rapporto tra operatore volontario ed ente come rapporto non lavoristico: nasce da una domanda del giovane, da una procedura di selezione e da un provvedimento di avvio al servizio, non da un contratto di lavoro. Da qui discende il timore della CNESC che interventi normativi successivi possano, anche indirettamente, spostare questo equilibrio.
Perché la natura non-lavoristica conta
La qualificazione del rapporto non è una questione di etichette. Dalla natura non-lavoristica del servizio civile discendono conseguenze concrete sul piano fiscale, previdenziale e assicurativo.
L'assegno corrisposto all'operatore volontario non è retribuzione e segue un regime proprio; la copertura previdenziale e quella assicurativa sono disciplinate in modo specifico dalla normativa di settore e non secondo le regole del rapporto di lavoro subordinato. Un'eventuale riqualificazione, anche solo interpretativa, del rapporto avrebbe effetti a cascata: contribuzione, imposte, coperture, responsabilità dell'ente. Per questo la richiesta di chiarezza avanzata dalla CNESC ha una rilevanza pratica diretta per chi gestisce i progetti.
Implicazioni pratiche per gli enti
Gli enti del Terzo settore accreditati per il servizio civile hanno interesse a seguire da vicino l'iter al Senato. Le modifiche in materia di governance possono incidere sulle procedure di accreditamento, sulla programmazione dei progetti e sul rapporto con il Dipartimento competente.
È opportuno distinguere fin d'ora tra ciò che è già vigente – disciplinato dal D.Lgs. 40/2017 e dalla normativa attuativa – e ciò che è solo proposto nel DDL. Costruire scelte organizzative su un testo non ancora definitivo espone a rischi. Al tempo stesso, ignorare il percorso in corso significa arrivare impreparati all'entrata in vigore.
Cosa fare in concreto
- Verificare lo stato dell'accreditamento dell'ente e le scadenze delle relative procedure, così da non trovarsi scoperti in fase di transizione.
- Monitorare l'iter del DDL al Senato, distinguendo con precisione tra norme già in vigore e disposizioni ancora in discussione.
- Riordinare la documentazione di avvio e le lettere di impegno degli operatori volontari, coerenti con la natura non contrattuale del rapporto.
- Rivedere le coperture assicurative e gli adempimenti previdenziali applicati ai progetti, verificandone la conformità al regime del servizio civile.
- Coinvolgere gli organi direttivi in una valutazione preventiva degli impatti organizzativi delle possibili novità normative.
È opportuno che gli enti non attendano il testo definitivo per svolgere le verifiche di base sulla propria posizione: l'iter parlamentare richiede tempo, ma i controlli interni possono essere avviati subito. Resta ferma la necessità di rileggere ogni scelta alla luce del testo che sarà effettivamente approvato.
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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