Terzo Settore

Servizio Civile Universale e Terzo Settore: obblighi e statuto giuridico degli ETS

A Roma la terza edizione del percorso nazionale di confronto promosso da ASC Nazionale APS riporta al centro il Servizio Civile Universale e il ruolo del Terzo Settore come infrastruttura democratica. Per gli enti che gestiscono progetti, il tema non è solo culturale: chiama in causa obblighi precisi, un doppio binario normativo e lo statuto giuridico autonomo del volontario di servizio civile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·22 giugno 2026 ·4 min

# Servizio Civile Universale e Terzo Settore: obblighi e statuto giuridico degli ETS

L'evento “Le parole di Asc”, ospitato a Roma da ASC Nazionale APS, raduna realtà come Caritas Italiana, il Movimento Nonviolento e la Rete della conoscenza attorno a pace, difesa civile non armata e funzione democratica del Terzo Settore. Dietro il dibattito culturale c'è un impianto giuridico che riguarda direttamente gli enti del Terzo Settore (ETS) accreditati per i progetti di Servizio Civile Universale.

Inquadramento normativo: due binari che corrono insieme

Il Servizio Civile nasce con la Legge 64/2001, che istituisce il Servizio Civile Nazionale come modalità di adempimento del dovere di difesa della Patria. È utile ricordare che la Corte costituzionale ha già chiarito come il dovere ex art. 52 Cost. non si esaurisca nella difesa militare, ma comprenda forme di solidarietà sociale e impegno civile (cfr. Corte cost. 164/1985, sulla legittimità dell'obiezione di coscienza). Questa lettura è il fondamento costituzionale della difesa civile non armata richiamata nei lavori del forum.

Il passaggio al Servizio Civile Universale è disciplinato dal D.Lgs. 40/2017, che ridefinisce programmazione, accreditamento degli enti e statuto degli operatori volontari. Qui si apre il nodo più rilevante per gli ETS: il doppio binario normativo. L'ente che opera nel servizio civile resta soggetto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, CTS) per la propria natura associativa, ma sottostà contemporaneamente alla disciplina speciale del servizio civile per la gestione dei progetti.

La convivenza dei due regimi non è neutra. Significa un doppio piano di controllo: da un lato gli adempimenti civilistici e fiscali del RUNTS e del CTS, dall'altro le verifiche del sistema di accreditamento e i controlli sull'attuazione dei programmi. Il punto interpretativo da non sottovalutare è che un'irregolarità su un binario può riflettersi sull'altro: la perdita di requisiti come ETS incide sulla legittimazione a operare nel servizio civile, e viceversa le contestazioni sui progetti possono avere ricadute reputazionali e gestionali sull'ente.

Implicazioni pratiche: lo statuto del volontario

L'errore più frequente è trattare l'operatore volontario di servizio civile come un volontario ex art. 17 CTS. Sono figure giuridicamente distinte.

Il volontario ex art. 17 CTS presta attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun corrispettivo: può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'operatore di servizio civile, invece, ha uno statuto autonomo definito dal D.Lgs. 40/2017: percepisce un assegno mensile, opera nell'ambito di un rapporto specifico regolato dal contratto di servizio civile e dal programma approvato. Non è un volontario CTS e non è un lavoratore subordinato. Quest'ultima distinzione è dirimente: l'attività svolta non genera un rapporto di lavoro, né obblighi contributivi tipici del dipendente, né vincoli di subordinazione nel senso del diritto del lavoro. Confondere i piani espone l'ente a contestazioni in sede ispettiva o, nei casi limite, a richieste di riqualificazione del rapporto.

Il tema della difesa civile e della funzione democratica del Terzo Settore si lega infine al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma, Cost.): lo Stato riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Il servizio civile è una delle forme in cui questo principio si concretizza, ma il riconoscimento costituzionale non sostituisce gli adempimenti: li presuppone.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la coerenza tra i due binari: controllate che la posizione dell'ente nel RUNTS e gli statuti siano allineati ai requisiti dell'accreditamento al servizio civile.
  2. Distinguete formalmente le figure: nei documenti interni e nei regolamenti separate nettamente operatori di servizio civile, volontari ex art. 17 CTS e personale dipendente, evitando assimilazioni.
  3. Documentate la gestione dei progetti: conservate atti, presenze e rendicontazioni in modo da reggere sia il controllo sul servizio civile sia le verifiche sull'ente.
  4. Presidiate gli obblighi assicurativi e di formazione previsti per gli operatori, distinti da quelli dei volontari CTS.
  5. È opportuno rivedere periodicamente regolamenti interni e convenzioni alla luce delle modifiche al sistema di accreditamento e agli avvisi di programmazione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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