Terzo Settore

DDL "Giovani e SCU": più spazio al Terzo settore?

La Camera ha licenziato il disegno di legge dedicato ai giovani e al servizio civile universale. La CNESC, che riunisce numerosi enti del Terzo settore, segnala però il rischio di uno spazio ridotto per le organizzazioni e teme l'erosione dell'identità non lavoristica del servizio. Un passaggio che merita attenzione da parte degli enti accreditati.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, comunemente indicato come DDL "Giovani e Servizio Civile Universale". Il testo prosegue ora l'iter parlamentare.

La Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC) — che raccoglie realtà come Acli, Aism, Ancos, Anpas, Caritas Italiana e Legacoop — ha espresso riserve. Due i timori centrali: uno spazio ritenuto insufficiente per il Terzo settore nella governance del servizio e il possibile indebolimento della natura non lavoristica del servizio civile universale (SCU).

Nota di metodo

È opportuno distinguere ciò che è già diritto vigente da ciò che è ancora proposta in discussione. Il DDL approvato alla Camera non è legge dello Stato finché non completa l'iter e non viene promulgato. I rilievi della CNESC riguardano un testo suscettibile di modifiche nel passaggio successivo. Le considerazioni che seguono sull'assetto vigente restano quindi il riferimento operativo attuale.

Inquadramento normativo

Il servizio civile universale è disciplinato dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, decreto attuativo della delega contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106. Quella stessa legge delega ha dato origine anche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): SCU e riforma del Terzo settore nascono dunque dallo stesso disegno riformatore, e vanno letti in modo sistematico.

Il D.Lgs. 40/2017 qualifica gli operatori volontari del SCU e ne definisce trattamento economico e copertura assicurativa (v. le disposizioni del decreto dedicate all'assegno per il servizio civile e alla tutela assicurativa degli operatori). Il punto è centrale: l'assegno riconosciuto all'operatore non è una retribuzione e il rapporto non è un rapporto di lavoro. È questa la cosiddetta identità "non lavoristica" che la CNESC intende preservare.

Sul versante del Terzo settore, il D.Lgs. 117/2017 all'art. 17 definisce la figura del volontario e l'attività di volontariato come attività personale, spontanea e gratuita, non retribuita né a scopo di lucro. La coerenza tra questa nozione e quella dell'operatore volontario di SCU è ciò che rende delicato ogni intervento che sposti il baricentro del servizio verso logiche di tipo lavorativo o professionalizzante.

Implicazioni pratiche

Per gli enti accreditati al SCU la posta in gioco è duplice.

Sul piano della governance, una minore presenza del Terzo settore nei processi decisionali significa minore capacità di incidere su bandi, criteri di accreditamento e programmazione dei progetti. Gli enti che operano da anni potrebbero vedere modificati gli equilibri consolidati.

Sul piano identitario, ogni scivolamento verso una qualificazione lavoristica del servizio inciderebbe su profili sensibili: regime dell'assegno, obblighi contributivi, tutele assicurative, natura del rapporto con l'operatore. Sono aspetti che toccano direttamente la responsabilità dell'ente e la sostenibilità economica dei progetti.

È prematuro trarre conclusioni: il testo può cambiare. Ma monitorare l'iter consente di prepararsi per tempo, anche in sede di osservazioni e audizioni.

Cosa fare in concreto

Restiamo a disposizione per l'analisi del testo definitivo una volta concluso l'iter.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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