DDL "Giovani e SCU": più spazio al Terzo settore?
La Camera ha licenziato il disegno di legge dedicato ai giovani e al servizio civile universale. La CNESC, che riunisce numerosi enti del Terzo settore, segnala però il rischio di uno spazio ridotto per le organizzazioni e teme l'erosione dell'identità non lavoristica del servizio. Un passaggio che merita attenzione da parte degli enti accreditati.
Il fatto
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, comunemente indicato come DDL "Giovani e Servizio Civile Universale". Il testo prosegue ora l'iter parlamentare.
La Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile (CNESC) — che raccoglie realtà come Acli, Aism, Ancos, Anpas, Caritas Italiana e Legacoop — ha espresso riserve. Due i timori centrali: uno spazio ritenuto insufficiente per il Terzo settore nella governance del servizio e il possibile indebolimento della natura non lavoristica del servizio civile universale (SCU).
Nota di metodo
È opportuno distinguere ciò che è già diritto vigente da ciò che è ancora proposta in discussione. Il DDL approvato alla Camera non è legge dello Stato finché non completa l'iter e non viene promulgato. I rilievi della CNESC riguardano un testo suscettibile di modifiche nel passaggio successivo. Le considerazioni che seguono sull'assetto vigente restano quindi il riferimento operativo attuale.
Inquadramento normativo
Il servizio civile universale è disciplinato dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, decreto attuativo della delega contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106. Quella stessa legge delega ha dato origine anche al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117): SCU e riforma del Terzo settore nascono dunque dallo stesso disegno riformatore, e vanno letti in modo sistematico.
Il D.Lgs. 40/2017 qualifica gli operatori volontari del SCU e ne definisce trattamento economico e copertura assicurativa (v. le disposizioni del decreto dedicate all'assegno per il servizio civile e alla tutela assicurativa degli operatori). Il punto è centrale: l'assegno riconosciuto all'operatore non è una retribuzione e il rapporto non è un rapporto di lavoro. È questa la cosiddetta identità "non lavoristica" che la CNESC intende preservare.
Sul versante del Terzo settore, il D.Lgs. 117/2017 all'art. 17 definisce la figura del volontario e l'attività di volontariato come attività personale, spontanea e gratuita, non retribuita né a scopo di lucro. La coerenza tra questa nozione e quella dell'operatore volontario di SCU è ciò che rende delicato ogni intervento che sposti il baricentro del servizio verso logiche di tipo lavorativo o professionalizzante.
Implicazioni pratiche
Per gli enti accreditati al SCU la posta in gioco è duplice.
Sul piano della governance, una minore presenza del Terzo settore nei processi decisionali significa minore capacità di incidere su bandi, criteri di accreditamento e programmazione dei progetti. Gli enti che operano da anni potrebbero vedere modificati gli equilibri consolidati.
Sul piano identitario, ogni scivolamento verso una qualificazione lavoristica del servizio inciderebbe su profili sensibili: regime dell'assegno, obblighi contributivi, tutele assicurative, natura del rapporto con l'operatore. Sono aspetti che toccano direttamente la responsabilità dell'ente e la sostenibilità economica dei progetti.
È prematuro trarre conclusioni: il testo può cambiare. Ma monitorare l'iter consente di prepararsi per tempo, anche in sede di osservazioni e audizioni.
Cosa fare in concreto
- Verificate l'attuale accreditamento e i progetti in corso alla luce del quadro vigente (D.Lgs. 40/2017), senza anticipare effetti di norme non ancora approvate.
- Monitorate l'iter del DDL al Senato e i lavori delle commissioni, individuando gli emendamenti che incidono su governance e natura del servizio.
- Partecipate, dove possibile tramite reti e coordinamenti come la CNESC, ai canali di consultazione e alle audizioni parlamentari.
- Mappate i profili a rischio nella vostra organizzazione: trattamento economico degli operatori, copertura assicurativa, obblighi documentali.
- Consigliamo di formalizzare per iscritto eventuali osservazioni, così da disporre di una posizione istituzionale coerente nelle interlocuzioni.
Restiamo a disposizione per l'analisi del testo definitivo una volta concluso l'iter.
Disclaimer
Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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