Contrattualistica

Sfratto per morosità: l'inquilino può chiedere i danni al locatore?

Nel procedimento di sfratto per morosità l'inquilino non è per forza sulla difensiva: può reagire chiedendo i danni al locatore. Ma solo rispettando i tempi processuali. Depositare la domanda tardi significa perderla per decadenza. Un errore che vale, in concreto, la rinuncia a una tutela risarcitoria altrimenti fondata.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 agosto 2026 ·4 min

Il contesto: dallo sfratto al giudizio a cognizione piena

Lo sfratto per morosità nasce come procedimento speciale e sommario (artt. 658 e ss. c.p.c.). Se l'intimato compare e si oppone, il giudice, dopo l'eventuale ordinanza provvisoria di rilascio, dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c.: la causa prosegue nelle forme del rito locatizio.

È in questa fase a cognizione piena che l'inquilino può far valere le proprie pretese. La più rilevante è la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno: ad esempio per vizi dell'immobile, mancate riparazioni a carico del proprietario, immobile inagibile o inidoneo all'uso pattuito.

Domanda riconvenzionale ed eccezione: due strumenti diversi

È essenziale non confondere due istituti che operano su piani distinti.

L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) è uno strumento difensivo: l'inquilino la solleva per giustificare il proprio mancato pagamento, sostenendo che anche il locatore è inadempiente. Serve a paralizzare la pretesa avversaria, non a ottenere una condanna.

La domanda riconvenzionale è invece una domanda autonoma: con essa l'inquilino chiede al giudice di condannare il locatore a pagargli una somma a titolo di danni. Non si difende soltanto: attacca. E proprio perché è una domanda nuova, va introdotta secondo regole di forma e di tempo rigorose.

Il quadro normativo: rito locatizio e termini di decadenza

Con il mutamento del rito, la controversia si svolge secondo le forme del rito del lavoro, richiamate dall'art. 447-bis c.p.c. in quanto compatibili con la materia locatizia.

Il punto centrale è il momento della costituzione. Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., il convenuto — qui l'inquilino intimato, che diventa convenuto in senso sostanziale rispetto alle proprie pretese — deve proporre le eventuali domande riconvenzionali a pena di decadenza nel primo atto difensivo utile dopo il mutamento del rito. In concreto, ciò avviene con la memoria integrativa che le parti sono chiamate a depositare quando la causa passa alla cognizione piena.

La proposizione della riconvenzionale incide anche sui termini a difesa dell'altra parte: l'art. 418 c.p.c. disciplina, nel rito del lavoro, la fissazione di una nuova udienza quando il convenuto propone domanda riconvenzionale, così da garantire alla controparte tempo adeguato per difendersi. Non è quindi la norma che fa decadere l'inquilino, ma quella che governa il differimento dell'udienza a tutela del contraddittorio.

Diversi Tribunali di merito — tra cui Forlì, Pavia, Messina e Avezzano — si sono confrontati con la gestione dei termini nel passaggio dallo sfratto al giudizio ordinario, richiedendo puntualità nel deposito della memoria integrativa contenente la riconvenzionale.

Cosa cambia in concreto

Per l'inquilino, la differenza è sostanziale. Sollevare in udienza un'eccezione verbale o limitarsi a lamentare i vizi dell'immobile non equivale a chiedere i danni: senza una domanda riconvenzionale formalmente depositata nei termini, il giudice non può condannare il locatore.

Chi non rispetta il momento della memoria integrativa perde la possibilità di far valere il risarcimento in quel giudizio. Dovrà eventualmente promuovere una causa autonoma, con nuovi costi e tempi.

Per il locatore, invece, la comparsa di una riconvenzionale cambia il perimetro del contenzioso: da semplice recupero della morosità la lite si estende a una possibile condanna al pagamento di somme. Serve prepararsi a difendersi anche su questo fronte.

Cosa fare in concreto

Se sei l'inquilino:

  1. Valuta subito, con il difensore, se hai diritti risarcitori verso il locatore (vizi, mancate riparazioni, inagibilità).
  2. Non affidarti a semplici eccezioni verbali: formula la domanda riconvenzionale per iscritto.
  3. Deposita la riconvenzionale nella memoria integrativa, dopo il mutamento del rito, rispettando i termini a pena di decadenza.
  4. Documenta i danni fin da subito: perizie, fotografie, comunicazioni scritte al proprietario.

Se sei il locatore:

  1. Verifica se l'atto dell'inquilino contiene una vera domanda di condanna o una semplice difesa.
  2. Controlla la tempestività del deposito: una riconvenzionale tardiva è inammissibile.
  3. Prepara la contro-difesa sfruttando i termini a difesa previsti in caso di nuova udienza (art. 418 c.p.c.).

In entrambi i casi, consigliamo di intervenire con anticipo: nel rito locatizio i margini di recupero sugli errori procedurali sono ridotti.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati (Avv. Giuseppe Tamburro). Non costituisce parere legale.

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