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Sfratto post-terremoto: come rientrare in casa se il Comune blocca l'accesso

Dopo un terremoto il Sindaco può vietare l'accesso agli immobili pericolanti. Ma quel divieto è temporaneo: se il Comune non aggiorna le verifiche, l'ordinanza perde il presupposto di urgenza. La giurisprudenza amministrativa recente conferma che il proprietario può impugnare l'atto o reagire all'inerzia per ottenere la restituzione dell'immobile.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il fatto: quando il divieto di rientro diventa illegittimo

Dopo un evento sismico i Comuni dichiarano inagibili gli edifici lesionati e ne vietano l'accesso. Lo strumento è l'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco. Il problema nasce quando il divieto si protrae per anni senza nuove verifiche: il proprietario resta escluso dalla propria abitazione anche se le condizioni statiche sono nel frattempo cambiate.

Alcune recenti pronunce (tra cui il TAR Calabria e il TAR Sicilia) hanno chiarito un principio: l'urgenza non è una condizione permanente. Se l'amministrazione non riaggiorna l'istruttoria tecnica, viene meno il fondamento stesso del provvedimento.

Inquadramento normativo

Il potere del Sindaco di ordinare lo sgombero a tutela dell'incolumità pubblica trova fondamento nell'art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che disciplina le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza pubblica. Quando l'emergenza ha natura igienico-sanitaria locale rileva invece l'art. 50 TUEL.

Tratto caratterizzante di questi provvedimenti è la temporaneità: presuppongono un pericolo attuale e concreto. Cessata o non più verificata l'urgenza, il potere si esaurisce. Un divieto mantenuto per anni senza nuove perizie perde legittimità perché sganciato dal presupposto che lo giustificava.

Sul piano processuale occorre distinguere due situazioni. Se si contesta direttamente l'ordinanza, si propone ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni. Se invece il Comune resta inerte di fronte a un'istanza del proprietario, il rimedio è l'azione avverso il silenzio disciplinata dall'art. 31 c.p.a., con il rito speciale previsto dall'art. 117 c.p.a.. In entrambi i casi il giudice, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., può condannare l'amministrazione all'adozione del provvedimento dovuto.

Cosa cambia per il proprietario

La distinzione è decisiva. Impugnare l'ordinanza originaria fuori termine è precluso; ma nulla impedisce di presentare istanza di riesame basata su elementi nuovi e, in caso di silenzio, di rivolgersi al TAR contro l'inerzia.

Qui entra in gioco lo strumento più efficace: la perizia asseverata di un tecnico abilitato che attesti l'avvenuta messa in sicurezza o l'insussistenza attuale del pericolo. Presentata all'amministrazione, sposta l'onere: non è più il cittadino a dover subire il divieto, ma il Comune a dover motivare perché lo mantiene. In assenza di risposta adeguata, l'inerzia diventa illegittima.

Come impugnare l'ordinanza di sgombero

Due percorsi, spesso complementari.

Il primo è il ricorso diretto al TAR entro sessanta giorni dalla notifica o conoscenza dell'ordinanza, per farne dichiarare l'illegittimità.

Il secondo, praticabile anche dopo anni, muove dall'istanza di riesame: se il Comune non provvede, si attiva l'azione contro il silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.) per ottenere una condanna a decidere. Il giudice può anche nominare un commissario ad acta se l'amministrazione persiste nell'inerzia.

*Nota:* in casi eccezionali, quando lo sgombero incide su opere idrauliche o beni demaniali connessi ad acque pubbliche, la competenza può spostarsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Si tratta di ipotesi rara e residuale rispetto al comune sgombero post-sisma, che resta di competenza del giudice amministrativo ordinario.

Cosa fare in concreto

  1. Recuperate l'ordinanza e verificate la data: controllate se dopo l'emanazione sono state svolte nuove verifiche tecniche.
  2. Commissionate una perizia asseverata a un tecnico abilitato che documenti lo stato attuale dell'immobile.
  3. Depositate un'istanza di riesame al Comune, allegando la perizia e chiedendo la revoca del divieto e la restituzione dell'immobile.
  4. Protocollate tutto e conservate la prova della presentazione: è il presupposto per agire contro l'eventuale silenzio.
  5. Rivolgetevi a un legale per valutare, entro i termini, il ricorso diretto o l'azione avverso il silenzio.

Non lasciate decorrere il tempo senza atti formali: il silenzio dell'amministrazione va provocato e documentato per poter essere impugnato.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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