Condominio

Sgravio contributivo per il portiere under 35: i principi da verificare prima di assumere

Circolano notizie su un possibile sgravio contributivo per l'assunzione di portieri di condominio under 35. Prima di deliberare in assemblea occorre distinguere ciò che è certo da ciò che va confermato alla fonte. I principi che reggono qualsiasi incentivo — incremento occupazionale netto, DURC, regolarità contrattuale — sono invece già oggi verificabili e vincolanti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 settembre 2026 ·4 min

Una premessa doverosa sulla fonte

Si è diffusa la notizia di un incentivo contributivo dedicato all'assunzione di portieri di condominio under 35, ricondotto a un presunto d.l. n. 62/2026 (asseritamente convertito con l. n. 112/2026) e a una circolare INPS n. 55/2026.

Allo stato non siamo in grado di confermare l'esistenza e il contenuto di questi riferimenti. Li trattiamo quindi come ipotesi normativa da verificare: nessuna decisione condominiale dovrebbe basarsi su un incentivo la cui vigenza non sia stata riscontrata sulla Gazzetta Ufficiale e sui canali ufficiali INPS. Ciò che invece è già oggi solido è la cornice generale che disciplina tutti gli incentivi all'assunzione.

Inquadramento normativo: i principi generali

La norma-cardine è l'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, che detta i principi comuni a qualsiasi incentivo all'occupazione. Da essa discendono i requisiti che nessuno sgravio, presente o futuro, può eludere:

Su quest'ultimo punto la disciplina di riferimento resta l'art. 31 citato, che rinvia al criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA) e alle deroghe europee: la forza lavoro va calcolata al netto delle diminuzioni intervenute, con eccezioni per le cessazioni non computabili (ad esempio dimissioni volontarie, pensionamento, licenziamento per giusta causa, riduzione volontaria dell'orario). L'elenco non è arbitrario: va sempre ricondotto alla lettera della norma e alle indicazioni INPS applicabili alla singola misura.

Cosa cambia per il condominio

Il vero snodo economico della decisione assembleare non è il nome dell'incentivo, ma il requisito dell'incremento occupazionale netto. Se il condominio sostituisce un portiere uscente con uno nuovo under 35, occorre verificare se l'operazione produca un effettivo incremento della forza lavoro o sia un mero rimpiazzo: nel secondo caso l'agevolazione, di regola, non matura.

Va poi considerato il profilo del de minimis. Molti incentivi rientrano nel regime europeo degli aiuti di importo limitato, che presuppone la qualificazione del beneficiario come impresa. Il condominio non è per definizione un'impresa ai fini eurounitari: la qualificazione dipende dall'attività economica in concreto e va valutata caso per caso, senza automatismi. Si tratta di un profilo controverso, da affrontare con il consulente del lavoro prima di presentare qualsiasi istanza.

Sul piano contrattuale, il rapporto di portierato è regolato dal CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (area Confedilizia). Gli estremi dell'ultimo rinnovo vanno verificati alla fonte, perché incidono su inquadramento, alloggio di servizio e trattamento economico.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la fonte: prima di ogni decisione, accertare in Gazzetta Ufficiale e sul sito INPS l'esistenza, la vigenza e i requisiti dell'incentivo. Se il riferimento non è riscontrabile, sospendere ogni valutazione economica basata su di esso.
  2. Ricostruire l'organico: calcolare la forza lavoro in ULA prima e dopo l'assunzione, per accertare l'eventuale incremento occupazionale netto ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 150/2015.
  3. Deliberare correttamente: portare l'assunzione all'ordine del giorno dell'assemblea e conferire all'amministratore un mandato chiaro; senza delibera e mandato l'operazione è irregolare.
  4. Controllare regolarità e contratto: verificare DURC, corretto inquadramento nel CCNL applicabile e rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
  5. Valutare il de minimis con il consulente: stabilire, caso per caso, se il condominio sia qualificabile come impresa e quali plafond europei si applichino.

Raccomandiamo di non anticipare impegni economici o comunicazioni ai condòmini finché il quadro normativo non sia confermato. L'assunzione di un portiere resta comunque valida e lecita anche in assenza di incentivo: la scelta va misurata sull'interesse del condominio, non sull'aspettativa di un beneficio non certo.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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