Contrattualistica

Simulazione e revocatoria: le regole probatorie nei contratti

Il Tribunale di Treviso, terza sezione, torna sul confine tra simulazione e azione revocatoria e fissa quali prove sono ammissibili in ciascun caso. La distinzione non è teorica: cambia radicalmente ciò che parti, creditori ed eredi possono portare in giudizio. Chi confonde i due rimedi rischia di veder respinta la domanda per un errore probatorio, non di merito.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·25 luglio 2026 ·4 min

Il caso e perché conta

La pronuncia del Tribunale di Treviso affronta un equivoco frequente nella pratica: trattare simulazione e azione revocatoria come strumenti intercambiabili. Sono invece rimedi diversi, con presupposti e regole probatorie proprie.

La simulazione riguarda un contratto che le parti fingono di volere: apparentemente ne stipulano uno (per esempio una vendita), ma in realtà non vogliono alcun effetto (simulazione assoluta) oppure ne vogliono uno diverso, come una donazione (simulazione relativa). L'atto simulato è, tra le parti, privo di effetti.

L'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) presuppone invece un atto reale e valido, che però pregiudica le ragioni del creditore. Qui non si nega l'esistenza del contratto: se ne chiede l'inefficacia nei soli confronti del creditore che agisce.

Inquadramento normativo

Il cuore della decisione sta nel regime delle prove. L'art. 2722 c.c. vieta la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, quando si sostenga che siano stati stipulati prima o contestualmente al documento stesso. In sostanza, chi ha firmato un contratto scritto non può, di regola, dimostrare con i testimoni che il vero accordo era un altro.

L'art. 2725 c.c. rafforza il limite: quando la legge o le parti richiedono la forma scritta a pena di nullità o per la prova, la testimonianza è ammessa solo nel caso di perdita incolpevole del documento previsto dall'art. 2724 c.c.

La chiave applicativa è questa: le parti contraenti subiscono i limiti degli artt. 2722 e 2725 c.c., perché hanno partecipato all'accordo e potevano precostituirsi la prova scritta. I terzi estranei e i creditori, che agiscono per far valere la simulazione a tutela di un proprio diritto, non hanno questo vincolo: possono provare la simulazione con testimoni e presunzioni senza restrizioni. La ratio è intuitiva: chi è estraneo al contratto non poteva farsi rilasciare una controdichiarazione.

Implicazioni pratiche

La posizione del soggetto che agisce determina l'esito del giudizio a prescindere dal merito.

Se è una parte contraente a sostenere che la vendita era in realtà simulata, dovrà di norma esibire la controdichiarazione, cioè il documento scritto che smaschera l'accordo apparente. Senza quel documento, la testimonianza è preclusa e la domanda difficilmente regge.

Se agisce un creditore o un terzo — categoria in cui rientrano spesso gli eredi che contestano atti compiuti dal defunto in danno delle proprie ragioni — la prova per presunzioni e testimoni è pienamente utilizzabile. Elementi come il prezzo irrisorio, il rapporto di parentela tra i contraenti, l'assenza di reale spostamento di denaro diventano indizi valorizzabili in giudizio.

Attenzione però alla posizione dell'erede: quando agisce come avente causa della parte, subentrando nella sua posizione contrattuale, resta soggetto ai limiti probatori della parte stessa. Quando invece agisce a tutela di un diritto proprio e autonomo — ad esempio la quota di legittima lesa — è trattato come terzo. La qualificazione va verificata caso per caso.

Sbagliare la scelta tra simulazione e revocatoria significa costruire la strategia probatoria su regole che il giudice non applicherà.

Cosa fare in concreto

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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