Lavoro

Smart working in aree montane: perché il bonus non è ancora operativo

Una misura di recente introduzione prevede agevolazioni fiscali per le aziende che impiegano lavoratori in modalità agile nei piccoli comuni montani. Allo stato attuale, però, il beneficio non risulta fruibile: mancano i decreti attuativi che ne definiscono importi e requisiti. Il punto sulla situazione e sulle cautele operative.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·6 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

È stata segnalata l'introduzione di una misura volta a incentivare il lavoro agile nei comuni montani con popolazione ridotta (indicativamente sotto i 5.000 abitanti), attraverso agevolazioni fiscali a favore dei datori di lavoro.

L'obiettivo dichiarato è duplice: contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire la delocalizzazione del lavoro da remoto verso territori marginali.

Alla data di redazione di questo contributo, tuttavia, l'agevolazione non risulta concretamente fruibile. La ragione è tecnica: la disposizione rinvia a successivi decreti attuativi — che dovrebbero coinvolgere Ministero del Lavoro, INPS e INAIL — non ancora adottati. Senza quei provvedimenti, importi, requisiti soggettivi e modalità di accesso restano indeterminati.

> Nota: il riferimento normativo puntuale (numero e articolo di legge) va verificato sulla fonte ufficiale prima di ogni valutazione operativa. I dati circolati nella stampa specializzata vanno trattati con cautela finché non consolidati in Gazzetta Ufficiale e nei relativi decoreti.

Inquadramento normativo

Il lavoro agile trova la sua disciplina di riferimento nella Legge 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18-24), che definisce lo smart working come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli di orario e di luogo, e regolata da un accordo individuale scritto tra le parti.

Su questo impianto certo si innesta la misura agevolativa in commento. Qui interviene una tecnica legislativa ricorrente: la norma programmatico-condizionata. In termini pratici, la legge fissa un principio e annuncia un beneficio, ma ne subordina l'efficacia all'emanazione di provvedimenti attuativi successivi.

Finché tali decreti non vengono adottati, la disposizione non produce diritti immediatamente azionabili. In altre parole: nessuna azienda può, oggi, pretendere l'accesso all'agevolazione, né maturare un credito su questa base. La previsione esiste sulla carta, ma non è ancora "accesa".

Implicazioni pratiche

Per un datore di lavoro che stia valutando di collocare personale in smart working presso piccoli comuni montani, questo significa alcune cose concrete.

Primo: le decisioni organizzative non dovrebbero fondarsi sul beneficio atteso, perché la sua entità e i suoi presupposti non sono ancora definiti e potrebbero cambiare in sede attuativa.

Secondo: eventuali risparmi contabilizzati in anticipo rappresentano un rischio. Un'agevolazione non ancora operativa non può essere iscritta come certa.

Terzo: la scelta di organizzare il lavoro agile resta comunque legittima e pienamente disciplinata dalla L. 81/2017, a prescindere dall'incentivo. Il lavoro da remoto in area montana è già oggi possibile; ciò che manca è soltanto il vantaggio fiscale annunciato.

Per il dipendente le ricadute sono più indirette: eventuali intese sul luogo di svolgimento della prestazione restano regolate dall'accordo individuale e non dipendono dall'esistenza del bonus.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la fonte normativa prima di qualsiasi pianificazione: consultate il testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale e monitorate l'eventuale pubblicazione dei decreti attuativi.
  1. Non contabilizzate il beneficio come acquisito: trattatelo come misura sospesa fino all'adozione dei provvedimenti attuativi e alla definizione dei requisiti.
  1. Distinguete i due piani: l'organizzazione dello smart working ex L. 81/2017 e l'agevolazione fiscale sono cose diverse. La prima è già praticabile, la seconda no.
  1. Documentate l'accordo individuale di lavoro agile secondo i requisiti di legge, indipendentemente dall'incentivo, per garantire la regolarità del rapporto.

Sguardo d'insieme

È una situazione ricorrente nel nostro ordinamento: una misura di favore viene introdotta con enfasi, ma la sua operatività dipende da passaggi tecnici che possono richiedere mesi. In casi analoghi è prassi valutare, negli accordi di smart working, clausole di adeguamento che tengano conto di future modifiche del quadro agevolativo, senza però ancorare a esse le scelte gestionali.

La prudenza, qui, non è pessimismo: è la sola risposta coerente a una norma che, allo stato, promette senza ancora disporre.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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