Social bonus: perimetro delle spese agevolabili e stato dell'attuazione
Torna al centro del dibattito il social bonus, l'incentivo per chi dona a enti del terzo settore che recuperano immobili confiscati o beni pubblici inutilizzati. Circola l'ipotesi di un'estensione alle spese di gestione. Prima di adeguare le campagne di raccolta fondi conviene distinguere ciò che la norma già prevede da ciò che resta subordinato all'attuazione.
Il quadro
Il social bonus è disciplinato dall'art. 81 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Riconosce un credito d'imposta a chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore di enti del terzo settore (ETS) che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli ETS medesimi e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Si tratta quindi di uno strumento a struttura triangolare: un ente pubblico proprietario o l'autorità che dispone del bene confiscato, un ETS assegnatario che presenta il progetto, un donatore che finanzia l'intervento e beneficia dell'agevolazione.
Inquadramento normativo
L'art. 81, comma 1, CTS fissa la misura del credito d'imposta: 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e 50 per cento di quelle effettuate da enti e società. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il comma 2 individua i limiti di spettanza: per le persone fisiche e per gli enti non commerciali il credito è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile; per i soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Da non trascurare il profilo di trasparenza: l'art. 81 CTS pone in capo agli enti beneficiari un obbligo di comunicazione e di pubblicità delle erogazioni ricevute e della loro destinazione, con rendicontazione delle risorse e degli interventi finanziati. È un adempimento sostanziale, non formale: la sua omissione incide sulla tenuta dell'intera operazione.
Il nodo dell'estensione alle spese di gestione
Qui va usata cautela. Il testo vigente dell'art. 81 CTS àncora il beneficio agli interventi di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati. La categoria delle spese di gestione — costi correnti per il mantenimento e l'esercizio del bene, distinti dagli investimenti di recupero — non coincide automaticamente con il perimetro tradizionale dell'agevolazione.
Un'eventuale estensione a tali spese richiede un intervento normativo espresso. Allo stato, non risulta pubblicato un provvedimento che modifichi l'art. 81 CTS ampliandone il perimetro alle spese di gestione: la notizia va trattata come proposta o annuncio in attesa di veste normativa. Prima di riprogrammare le donazioni su questa base occorre attendere il testo dell'atto modificativo — legge o decreto — e il relativo decreto attuativo, verificandone contenuto, decorrenza e regime transitorio.
Riferire come vigente una modifica non ancora perfezionata esporrebbe ETS e donatori a errori di programmazione e a possibili recuperi dell'agevolazione.
Implicazioni pratiche
ETS assegnatari. Il perimetro dei costi rendicontabili resta, ad oggi, quello degli interventi di recupero. Un'apertura alle spese di gestione, se confermata, amplierebbe la platea dei progetti finanziabili anche oltre la fase di riqualificazione iniziale, con impatto sulla sostenibilità di lungo periodo.
Donatori. La convenienza dipende dalla natura del soggetto (persona fisica, ente, impresa) e dai limiti di spettanza. La rateizzazione triennale del credito va considerata nella pianificazione fiscale.
Enti pubblici proprietari. L'eventuale estensione renderebbe più appetibile l'assegnazione di beni la cui gestione ordinaria è onerosa, ma non modifica gli obblighi di destinazione a fini di interesse generale.
Cosa fare in concreto
- Verificare la fonte normativa prima di comunicare qualsiasi novità: fino alla pubblicazione dell'atto modificativo, considerare vigente il solo perimetro del recupero.
- Distinguere in contabilità le spese di recupero da quelle di gestione, così da essere pronti a un'eventuale nuova ripartizione dei costi ammissibili.
- Presidiare gli obblighi di comunicazione e pubblicità ex art. 81 CTS: rendicontare erogazioni e destinazioni con puntualità.
- Impostare la campagna di raccolta fondi indicando ai donatori misura del credito (65% o 50%), limiti di spettanza e rateizzazione triennale.
- Prevedere un vaglio professionale preventivo delle operazioni fondate sul social bonus, con aggiornamento non appena l'atto attuativo sarà disponibile.
Conclusione
Il social bonus resta uno strumento significativo per il recupero di beni pubblici e confiscati a fini sociali. L'ipotesi di estensione alle spese di gestione è di interesse rilevante, ma va gestita per quel che è oggi: un'aspettativa da confermare. Programmare sulla base del testo vigente, monitorando l'iter normativo, è la scelta più prudente.
Ogni ente del terzo settore ha la sua storia.
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