Condominio

Una società può fare l'amministratore di condominio?

La gestione di un condominio può essere affidata anche a una società, di persone o di capitali, e non solo a un professionista persona fisica. La legge, però, impone che i requisiti di onorabilità e professionalità siano posseduti da chi opera concretamente per la società. In assenza, la nomina è radicalmente viziata e gli atti compiuti rischiano l'inefficacia.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 giugno 2026 ·4 min

Il quadro: cosa dice la legge

L'amministratore di condominio non deve necessariamente essere una persona fisica. L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, introdotto dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012), prevede espressamente che l'incarico possa essere svolto anche da società.

La norma stabilisce i requisiti per accedere alla funzione: godimento dei diritti civili, assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per altri delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque. Si richiede inoltre l'assenza di misure di prevenzione, di interdizione o inabilitazione, la mancata annotazione nell'elenco dei protesti cambiari e, sul piano professionale, il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e la frequenza di un corso di formazione iniziale con aggiornamento periodico.

Come si applicano i requisiti a una società

Il punto centrale è che una società non ha "onorabilità" o "titolo di studio" in quanto tale. Per questo l'art. 71-bis, ultimo comma, prevede che i requisiti debbano essere posseduti dai soggetti che operano per conto dell'ente.

Nel dettaglio: i requisiti di onorabilità (gli aspetti penali, le misure di prevenzione, i protesti, la capacità di agire) devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori della società e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomìni. I requisiti di professionalità (titolo di studio e formazione) devono invece essere posseduti dai soggetti che concretamente curano la gestione condominiale, cioè chi firma i verbali, gestisce la contabilità, tiene i rapporti con i condòmini.

In altre parole: non basta che la società esista e sia regolarmente costituita. Occorre che la persona fisica designata per operare abbia frequentato il corso e disponga del diploma, e che chi ha responsabilità nell'ente sia in regola sul piano dell'onorabilità.

Cosa cambia per il condominio

La conseguenza pratica è rilevante. La giurisprudenza considera la mancanza dei requisiti causa di nullità della nomina. Una nomina nulla non produce effetti: l'incarico è come se non fosse mai stato conferito.

Questo espone il condominio a una serie di rischi concreti. Gli atti di gestione compiuti dalla società priva dei requisiti possono essere contestati. Le delibere assembleari fondate su quella nomina diventano impugnabili. I contratti stipulati con fornitori e terzi possono presentare profili di inefficacia. Anche la riscossione delle quote e l'eventuale azione di recupero dei crediti condominiali ne risentono, perché manca un amministratore legittimamente in carica.

Si aggiunga che l'amministratore non in regola non può rilasciare validamente le certificazioni e gli adempimenti che la legge gli impone, dalla tenuta del registro di anagrafe condominiale alla gestione del conto corrente intestato al condominio.

Verificare prima, non dopo

L'errore più frequente è dare per scontato che una società strutturata sia automaticamente in regola. Non è così. La verifica va fatta a monte, sui soggetti che operano, e ripetuta nel tempo, perché la formazione richiede aggiornamenti periodici.

Cosa fare in concreto

In caso di dubbi sulla validità di una nomina già in essere o sugli atti già compiuti, consigliamo di far valutare la situazione prima di assumere decisioni in assemblea, per evitare di consolidare vizi che potrebbero essere fatti valere da singoli condòmini.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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