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Socio accomandante e reati tributari della SAS: dove finisce la responsabilità

Il socio accomandante di una società in accomandita semplice non risponde penalmente per la dichiarazione infedele presentata dalla SAS, salvo che partecipi attivamente all'evasione. Lo ribadisce la Cassazione penale. Resta però l'esposizione alle sanzioni amministrative, proporzionate alla quota. Una distinzione che pesa su chi crede di essere al riparo per il solo ruolo formale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 agosto 2026 ·4 min

Il caso in breve

La Corte di Cassazione, Sezione III penale, torna su un punto ricorrente: quando il socio accomandante di una SAS può essere chiamato a rispondere dei reati tributari commessi dalla società.

La risposta muove da una premessa societaria. Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci. L'accomandatario amministra e risponde illimitatamente. L'accomandante conferisce capitale, resta estraneo alla gestione e risponde nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.). È il cosiddetto divieto di immistione: l'accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare affari sociali, pena la perdita della limitazione di responsabilità.

Da questa struttura discende la conclusione della Corte in materia penale.

Inquadramento normativo

Il reato in gioco è la dichiarazione infedele, prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000. Punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in dichiarazione elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi inesistenti, oltre determinate soglie di imposta evasa.

Si tratta di un reato proprio a struttura dolosa. Richiede cioè il dolo specifico di evasione: non basta l'errore o la negligenza, occorre la volontà consapevole di sottrarre imposta. Il soggetto attivo è chi presenta la dichiarazione, ossia — nella SAS — il socio accomandatario che amministra e sottoscrive gli atti fiscali.

Il socio accomandante, per definizione estraneo alla gestione, non presenta la dichiarazione e non forma i dati che vi confluiscono. Manca quindi, in via ordinaria, tanto la condotta tipica quanto il dolo richiesto.

Cosa cambia in concreto

La Cassazione precisa che la responsabilità penale dell'accomandante non è esclusa in modo automatico. È esclusa finché l'accomandante resta nel proprio ruolo.

La situazione cambia se il socio, di fatto, partecipa alla gestione o concorre materialmente all'evasione: ad esempio decidendo la costruzione di costi fittizi, gestendo la contabilità in nero o intervenendo nelle scelte fiscali della società. In quel caso può rispondere a titolo di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), perché contribuisce alla condotta illecita altrui.

Il confine, quindi, non è la qualifica formale ma il comportamento effettivo. Un accomandante che amministri in concreto — pur senza titolo — espone se stesso su due fronti: perde la limitazione di responsabilità civile e apre la porta alla contestazione penale.

Resta comunque distinto il piano tributario amministrativo. Sul debito d'imposta della società e sulle relative sanzioni amministrative l'accomandante può essere chiamato in causa nei limiti della propria quota, secondo le regole della responsabilità patrimoniale societaria. È un profilo economico, non penale, ma tutt'altro che trascurabile.

Perché la distinzione conta

Molti accomandanti confondono i due piani e ritengono che l'estraneità alla gestione li metta al riparo da ogni conseguenza. Non è così. L'esclusione riguarda la sanzione penale personale, non l'esposizione patrimoniale per le somme dovute dalla società.

Allo stesso modo, chi presta il proprio nome come accomandante ma partecipa alle decisioni gestionali assume un rischio concreto, spesso sottovalutato al momento della costituzione.

Cosa fare in concreto

In sintesi

Il socio accomandante non è penalmente responsabile per la dichiarazione infedele della SAS in ragione della sola qualifica. Lo diventa se partecipa attivamente all'evasione. Resta invece esposto, sul piano economico, alle sanzioni amministrative in proporzione alla quota. Una linea di confine che si gioca tutta sui fatti concreti.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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