Contrattualistica

Soldi dati a qualcuno: prestito o regalo? L'onere della prova

Consegnare denaro a un'altra persona non basta a qualificare l'operazione come prestito. Lo ricorda la Corte d'Appello di Venezia: senza documento scritto, chi pretende la restituzione deve provare l'accordo tra le parti. Un principio che tocca famiglie, amici e conviventi, dove i trasferimenti di denaro sono frequenti e quasi mai formalizzati per iscritto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Giulia consegna una somma di denaro a Roberto. Nessun contratto scritto, nessuna ricevuta che indichi la causa del trasferimento. Quando Giulia chiede indietro il denaro sostenendo che si trattava di un prestito, Roberto replica che era un regalo. Chi ha ragione?

La Corte d'Appello di Venezia risolve la questione spostando l'attenzione dal fatto (il denaro è passato di mano) alla prova del titolo (perché è passato di mano). E qui la posizione più scomoda è quella di chi chiede la restituzione.

Inquadramento normativo

La regola cardine è l'art. 2697 del codice civile: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tradotto: chi afferma di aver prestato denaro deve dimostrare non solo di averlo consegnato, ma che esisteva un accordo di restituzione.

Il solo trasferimento della somma è un fatto neutro. Può essere un prestito (mutuo, art. 1813 cod. civ.), una donazione, l'adempimento di un'obbligazione preesistente o una liberalità d'uso. Il denaro che cambia mani non parla da solo: non dice a quale titolo si sposta.

Da qui il principio applicato dalla Corte: non esiste alcuna presunzione automatica a favore del prestito. Ma neppure a favore della donazione. Chi agisce in giudizio deve provare la propria versione. Se non ci riesce, la domanda viene respinta, a prescindere da come sia andata realmente.

Implicazioni pratiche

Il punto pratico è semplice quanto insidioso. Immaginiamo un genitore che versa una somma al figlio, un partner che aiuta l'altro durante la convivenza, un amico che copre una spesa urgente. Sono situazioni in cui quasi nessuno redige un documento.

Anni dopo, se il rapporto si incrina e si vuole recuperare la somma, il problema non è dimostrare di aver dato il denaro (spesso c'è un bonifico), ma dimostrare che c'era l'intesa di restituirlo.

Un bonifico bancario prova il trasferimento, non la causa. La dicitura nella causale può aiutare ("prestito", "restituzione entro...") ma da sola non è decisiva se contestata. Le testimonianze sono ammesse entro limiti stringenti quando si tratta di provare un contratto oltre una certa soglia di valore.

Risultato: chi ha dato il denaro senza precostituirsi una prova rischia di non poterlo recuperare, non perché torto, ma perché non in grado di dimostrare il proprio diritto. È l'onere della prova che sposta l'esito.

Perché conta anche nei rapporti familiari

Si tende a pensare che tra parenti o partner la formalizzazione sia superflua o addirittura sgarbata. La pronuncia veneziana suggerisce il contrario: proprio nei rapporti di fiducia, dove tutto è verbale, il rischio di non riuscire a provare nulla è massimo.

Un versamento a un figlio può essere letto come donazione (con effetti anche sulla futura divisione ereditaria) o come prestito. La differenza non è solo restitutoria: incide su collazione, imposte e futuri equilibri familiari.

Cosa fare in concreto

---

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni contratto ha il suo equilibrio.

Se vuoi una revisione delle clausole o una redazione su misura, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.