Polizza infortuni: la somma assicurata è davvero il tetto del risarcimento?
Molti assicurati leggono nella polizza infortuni un solo numero e lo interpretano come il massimo ottenibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 788/2026, ha smentito questa lettura: la somma assicurata può fungere da base di calcolo su cui operano moltiplicatori, con esiti risarcitori anche superiori. Un chiarimento che sposta l'attenzione sulla redazione delle clausole.
Il caso e il principio
La questione è tanto frequente quanto fraintesa. Nelle polizze infortuni compare un importo definito "somma assicurata". Molti contraenti lo leggono come il limite invalicabile del risarcimento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 788/2026, ha precisato che non è necessariamente così.
La somma assicurata, in diverse formulazioni contrattuali, non opera come tetto ma come base di calcolo. Su di essa possono agire moltiplicatori o parametri di rivalutazione previsti dalla polizza, in funzione del grado di invalidità permanente o di specifiche circostanze dell'infortunio. Il risultato può quindi superare il valore nominale indicato.
Inquadramento normativo
Il contratto di assicurazione è disciplinato dagli articoli 1882 e seguenti del Codice civile. Per l'assicurazione contro i danni, l'articolo 1905 c.c. fissa il principio indennitario: l'assicuratore risponde nei limiti del danno subito. Nelle polizze infortuni, però, la determinazione della prestazione dipende in larga misura dal testo contrattuale, che stabilisce criteri, tabelle e coefficienti.
Il punto decisivo è interpretativo. L'articolo 1370 c.c. detta la regola dell'interpretazione contro l'autore della clausola (interpretatio contra stipulatorem): nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, le clausole ambigue si interpretano a favore dell'altro contraente, cioè dell'assicurato. La Cassazione, nell'ordinanza in esame, applica questa logica: se il testo della polizza non chiarisce in modo univoco che la somma assicurata è un tetto massimo, l'incertezza non può ricadere su chi ha aderito al modulo predisposto dalla compagnia.
Si salda a questo il canone dell'articolo 1362 c.c., che impone di ricostruire la comune intenzione delle parti al di là del senso letterale delle parole, e l'articolo 1366 c.c. sulla buona fede interpretativa.
Implicazioni pratiche
Per l'assicurato il messaggio è chiaro: il numero riportato in polizza non va assunto acriticamente come limite. Occorre verificare quale funzione quella cifra svolge nel meccanismo contrattuale. Se accanto alla somma sono previsti moltiplicatori legati al grado di invalidità o clausole di rivalutazione, la prestazione effettiva può discostarsi in aumento.
Per le compagnie assicurative la pronuncia è un richiamo alla chiarezza redazionale. Una clausola che voglia realmente porre un massimale deve dirlo in modo esplicito e inequivocabile. L'ambiguità, in sede di contenzioso, si volge contro chi ha predisposto il testo.
La distinzione è rilevante anche in fase di liquidazione del sinistro. Quando la compagnia offre un importo pari alla somma nominale, non è detto che quella cifra esaurisca il dovuto: dipende dalla struttura della polizza. Prima di accettare una proposta transattiva conviene ricostruire il calcolo previsto dal contratto.
Cosa fare in concreto
- Rileggi la polizza per intero, non solo il frontespizio: individua se la somma assicurata è definita come "massimale", "capitale" o "base di calcolo".
- Verifica la presenza di moltiplicatori o tabelle di invalidità permanente: sono spesso questi elementi a determinare l'importo effettivo.
- Conserva la documentazione medica che attesta il grado di invalidità, perché incide direttamente sul coefficiente applicabile.
- Non accettare la prima liquidazione senza aver ricostruito il calcolo contrattuale: chiedi alla compagnia il dettaglio dei parametri utilizzati.
- In caso di clausola ambigua, valuta con un professionista se ricorre il presupposto dell'interpretazione a favore dell'assicurato ai sensi dell'articolo 1370 c.c.
La lettura corretta di una polizza infortuni richiede attenzione al meccanismo, non solo alle cifre. La pronuncia della Cassazione conferma che l'incertezza del testo non può tradursi in un vantaggio per chi lo ha scritto.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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