Somministrazione e contributi sulle mansioni superiori non comunicate
Un orientamento della Cassazione torna sul nodo dei contributi previdenziali quando il lavoratore somministrato svolge, di fatto, mansioni superiori mai comunicate dall'utilizzatore. Il tema coinvolge agenzie, aziende utilizzatrici e INPS, e chiama in causa il principio della retribuzione dovuta come base contributiva. Ne derivano ricadute concrete sulla ripartizione dei costi e sui rapporti interni tra le parti.
Il caso in sintesi
Nella somministrazione di lavoro il rapporto è a tre parti: l'agenzia (somministratore) assume il lavoratore e lo invia presso l'azienda utilizzatrice, che ne dirige concretamente l'attività. Può accadere che l'utilizzatore assegni al lavoratore mansioni superiori rispetto a quelle previste nel contratto, senza comunicarlo all'agenzia.
La questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità riguarda chi debba versare i contributi previdenziali calcolati su quelle mansioni superiori. L'orientamento richiamato dalla fonte attribuirebbe l'onere all'agenzia, anche in assenza di comunicazione da parte dell'utilizzatore. Precisiamo che gli estremi della pronuncia citata dalla fonte (indicata come ordinanza del 2026) non risultano ad oggi verificabili nelle banche dati ufficiali: il tema va quindi trattato come principio di sistema, non come massima consolidata.
Inquadramento normativo
Il fondamento del ragionamento sta nell'art. 12 della L. 153/1969 e nella disciplina successiva: la base imponibile contributiva è la retribuzione *dovuta* per legge o contratto, non solo quella effettivamente *corrisposta*. Se al lavoratore spetta un trattamento superiore perché svolge mansioni più elevate, i contributi vanno calcolati su quel trattamento, a prescindere da ciò che è stato materialmente pagato.
Il diritto al trattamento superiore discende dall'art. 2103 c.c., che collega mansioni e retribuzione: l'assegnazione a mansioni superiori comporta il diritto al corrispondente inquadramento economico.
Sul piano della somministrazione, la disciplina è contenuta negli artt. 30-40 del D.lgs. 81/2015. Rilevano in particolare l'art. 33, sul contenuto del contratto commerciale di somministrazione, e l'art. 35, sulla tutela del lavoratore somministrato. Quest'ultimo, al comma 2, prevede un punto spesso trascurato nel dibattito: l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali.
Il coordinamento con la responsabilità solidale
La lettura secondo cui "paga solo l'agenzia" va quindi calibrata. Verso l'INPS l'obbligo contributivo grava formalmente sul datore di lavoro, cioè l'agenzia. Ma l'art. 35, comma 2, D.lgs. 81/2015 rende l'utilizzatore coobbligato solidale: l'ente previdenziale può in linea di principio agire anche nei suoi confronti per la quota contributiva.
È dunque necessario distinguere due piani:
- il piano esterno, verso l'INPS, dove opera la solidarietà tra agenzia e utilizzatore;
- il piano interno, il rapporto tra agenzia e utilizzatore, regolato dal contratto commerciale, dove si colloca l'eventuale rivalsa di chi ha pagato nei confronti di chi ha causato il maggior costo non comunicandolo.
La criticità segnalata dalla fonte nasce proprio qui: l'agenzia rischia di sostenere un onere generato da una scelta organizzativa dell'utilizzatore, a lei ignota. La tenuta economica dell'operazione dipende allora dalla qualità delle clausole contrattuali di rivalsa e dagli obblighi informativi posti a carico dell'utilizzatore.
Implicazioni pratiche
Per le agenzie di somministrazione. Il rischio contributivo non si esaurisce nelle mansioni formalmente contrattualizzate. Un'assegnazione di fatto a mansioni superiori, decisa dall'utilizzatore e non comunicata, può tradursi in maggiori contributi a carico dell'agenzia, salva la rivalsa interna.
Per le aziende utilizzatrici. L'assegnazione informale di compiti più qualificati non è priva di conseguenze: espone a solidarietà verso l'INPS e a possibili azioni di rivalsa dell'agenzia, oltre che a contenzioso con il lavoratore.
Per il lavoratore somministrato. Resta ferma la tutela sostanziale: mansioni superiori effettivamente svolte generano diritto al trattamento superiore e alla corretta contribuzione, con doppio soggetto potenzialmente aggredibile.
Cosa fare in concreto
- È opportuno rivedere le clausole dei contratti commerciali di somministrazione, verificando l'esistenza di un obbligo espresso dell'utilizzatore di comunicare tempestivamente ogni variazione di mansioni.
- Si raccomanda di prevedere una clausola di rivalsa dettagliata a favore dell'agenzia per maggiori oneri retributivi e contributivi derivanti da assegnazioni non comunicate.
- È utile predisporre un flusso periodico di monitoraggio delle mansioni effettivamente svolte presso l'utilizzatore, con evidenza documentale.
- Conviene mappare l'esposizione contributiva pregressa sui rapporti già attivi, per valutare rischi solidali non ancora emersi.
- In caso di contestazione INPS, è prudente ricostruire tempestivamente il piano esterno (solidarietà) e quello interno (rivalsa) per impostare la difesa.
Disclaimer
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