Lavoro

Contratto di sostituzione maternità e periodo di affiancamento: cosa sapere

Si torna a parlare di affiancamento tra lavoratore in rientro dal congedo e sostituto assunto a termine. La misura, che prevederebbe l'estensione del contratto e forme di incentivo per le piccole imprese, resta legata all'entrata in vigore del provvedimento istitutivo. Vediamo cosa dice la normativa consolidata e cosa occorre verificare prima di procedere alle assunzioni.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·8 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: sostituzione e affiancamento

La sostituzione di un lavoratore assente per congedo di maternità o paternità è una prassi diffusa. Il tema torna d'attualità perché si discute di introdurre un periodo di affiancamento: una fase in cui il sostituto e il lavoratore rientrante lavorano insieme, così da agevolare il passaggio di consegne e il reinserimento dopo l'assenza.

Attenzione a un punto: al momento della redazione, l'estensione del contratto a termine fino al primo anno di vita del figlio e l'ipotizzato sgravio contributivo del 50% per le imprese sotto i 20 dipendenti non risultano ancorati a un atto normativo pienamente vigente e verificabile. Ci muoviamo quindi al condizionale: la misura andrebbe confermata dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle relative circolari attuative INPS. Fino ad allora, chi assume deve fare riferimento alla disciplina consolidata.

Inquadramento normativo

Due sono i pilastri da tenere distinti.

Il primo è il Dlgs 151/2001 (Testo unico maternità e paternità), il cui art. 4 disciplina la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo. È la norma che consente di coprire l'assenza con personale a termine e che, tradizionalmente, prevede agevolazioni contributive per i datori con meno di 20 dipendenti.

Il secondo è il Dlgs 81/2015, che regola il contratto a tempo determinato. In particolare, l'art. 19 e seguenti individuano le causali che giustificano l'apposizione del termine oltre i limiti generali: la sostituzione di lavoratori assenti è una delle ipotesi tipiche che consente di superare durate e vincoli ordinari. La causale sostitutiva deve essere indicata in modo specifico nel contratto.

Le eventuali novità — affiancamento, estensione al primo anno di vita, incentivo rafforzato — modificherebbero questo impianto e, per produrre effetti, richiedono un provvedimento espresso con numero, articolo e comma, oltre alla prassi attuativa.

Implicazioni pratiche per il datore di lavoro

Per chi gestisce l'organico, il nodo è la corretta formulazione del contratto a termine. La causale sostitutiva va scritta in modo puntuale: nome del sostituito, motivo dell'assenza, durata legata al periodo di congedo (ed eventualmente al rientro).

Un uso distorto o generico della causale espone a un rischio concreto: la riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato. Se il termine risulta apposto senza reale funzione sostitutiva, il lavoratore può chiedere l'accertamento giudiziale del rapporto stabile, con conseguenze economiche e sanzionatorie.

Sul piano degli incentivi, va tenuta ferma una distinzione: lo sgravio contributivo è una riduzione della contribuzione dovuta all'INPS; il contributo diretto è invece un'erogazione di risorse. Sono strumenti diversi, con presupposti e adempimenti diversi. Prima di conteggiare qualsiasi risparmio, occorre verificare quale delle due misure sia effettivamente prevista e con quali condizioni.

Cosa fare in concreto

Un'avvertenza

La gestione della sostituzione tocca due materie che si intrecciano: la tutela della genitorialità e la disciplina del termine. Un errore su una si riflette sull'altra. La prudenza suggerisce di trattare le novità annunciate come tali finché non trovano riscontro nel testo normativo e nella prassi amministrativa, evitando di anticipare effetti non ancora certi.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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