Condominio

Cancello e luce del garage condominiale: chi paga le spese?

La bolletta della luce e la manutenzione del cancello automatico del garage sono spese frequenti e spesso contestate. Il criterio di ripartizione non è unico: dipende da chi usa quei beni. L'articolo 1123 del Codice civile e la giurisprudenza della Cassazione offrono coordinate precise per evitare errori nel riparto e contenziosi tra condòmini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Il problema: una spesa che non riguarda tutti allo stesso modo

Il garage condominiale pone una questione ricorrente. L'illuminazione degli spazi comuni e il cancello automatico di ingresso comportano costi di energia elettrica e di manutenzione. Ma chi deve pagarli? Tutti i condòmini in parti uguali, tutti in base ai millesimi, oppure solo chi possiede un box?

La risposta non è scontata e non ammette una regola unica valida per ogni situazione. Sbagliare il criterio di riparto espone il condominio a impugnazioni delle delibere assembleari e a rimborsi.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'articolo 1123 del Codice civile, che disciplina la ripartizione delle spese condominiali su tre livelli.

Il primo comma stabilisce la regola generale: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si ripartiscono tra i condòmini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, cioè secondo i millesimi.

Il secondo comma introduce un'eccezione fondamentale: se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Questo è il criterio dell'uso potenziale, non del consumo effettivo.

Il terzo comma prevede che, quando un impianto serve solo una parte dell'edificio, le relative spese gravino esclusivamente sul gruppo di condòmini che ne trae utilità.

La Corte di Cassazione, con pronunce del 2021, ha ribadito che il cancello del garage e l'illuminazione dell'area destinata al parcheggio servono coloro che dispongono di un posto auto o di un box in quello spazio. Di conseguenza le relative spese vanno poste a carico dei soli proprietari dei garage, non dell'intera compagine condominiale.

Implicazioni pratiche

Il punto centrale è distinguere ciò che è comune a tutti da ciò che è comune solo ad alcuni.

Se il garage e il suo cancello servono unicamente i proprietari dei box, chi possiede solo un appartamento senza posto auto non deve concorrere a quelle spese. Farlo pagare violerebbe il terzo comma dell'articolo 1123.

Attenzione però alle situazioni intermedie. Se il cancello del garage costituisce anche l'unico accesso carrabile all'intero fabbricato, o se attraverso quel varco transitano tutti i condòmini, la spesa può tornare a essere comune. Occorre valutare la funzione concreta del bene.

Anche l'illuminazione va analizzata con attenzione. La luce che serve esclusivamente la rampa e le corsie dei box grava sui proprietari dei garage. Diversa è la situazione se lo stesso impianto illumina anche un passaggio pedonale usato da tutti.

Infine, il criterio di riparto può essere derogato dal regolamento condominiale di natura contrattuale o da una delibera adottata all'unanimità. In mancanza, valgono i criteri legali dell'articolo 1123.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la destinazione effettiva del cancello e dell'illuminazione: individuate chi ne trae utilità e se il varco serve solo i box o l'intero edificio.
  2. Consultate il regolamento condominiale e i titoli di acquisto, per accertare l'esistenza di deroghe contrattuali ai criteri legali di riparto.
  3. Chiedete all'amministratore tabelle millesimali distinte per il garage, quando la spesa riguarda solo una parte dei condòmini.
  4. Impugnate tempestivamente la delibera che ripartisce erroneamente la spesa: il termine è di trenta giorni dall'approvazione per gli assenti dissenzienti, decorrenti dalla comunicazione del verbale.
  5. Documentate la funzione dei beni con fotografie e planimetrie, elementi decisivi in caso di contestazione sul criterio applicabile.

La corretta impostazione del riparto fin dall'inizio riduce il rischio di contenziosi e di richieste di rimborso tra condòmini. Consigliamo di affrontare la questione in sede assembleare con dati e documenti alla mano, prima che una spesa mal ripartita si consolidi negli anni.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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