Condominio

Spese della chiostrina: pagano tutti i condomini, anche senza accesso

La chiostrina, il pozzo di luce interno che serve ad aerare e illuminare gli appartamenti, è un bene comune. Per la Cassazione le sue spese di manutenzione gravano su tutti i condomini in base ai millesimi, indipendentemente dall'accesso materiale. Una precisazione che incide direttamente sulla ripartizione dei costi e sulle contestazioni ricorrenti in assemblea.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 luglio 2026 ·4 min

Il caso

La questione è tra le più frequenti nei contenziosi condominiali: un condomino contesta la richiesta di pagamento per la manutenzione della chiostrina — il vano interno che consente aerazione e illuminazione — sostenendo di non avervi accesso diretto e di non trarne alcuna utilità.

La Corte di Cassazione ha respinto questa impostazione. I muri perimetrali della chiostrina rientrano tra le parti comuni dell'edificio. Ne consegue che le relative spese vanno ripartite tra tutti i condomini, senza che il mancato accesso fisico costituisca causa di esonero.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1117 del codice civile, che elenca le parti comuni dell'edificio. La norma include i muri maestri, i muri perimetrali e, più in generale, le strutture che servono all'uso e al godimento comune. La chiostrina svolge una funzione oggettiva a favore dell'intero fabbricato: garantisce luce e ricambio d'aria agli ambienti che vi si affacciano e, insieme, contribuisce alla stabilità e alla funzionalità dell'edificio.

La ripartizione delle spese segue l'art. 1123 del codice civile. Il primo comma stabilisce la regola generale: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si dividono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, cioè per millesimi. Il secondo comma introduce un criterio diverso — la ripartizione in base all'uso — solo per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa.

La distinzione è decisiva. La Cassazione ha ricondotto i muri della chiostrina alla regola generale del primo comma, non a quella dell'uso differenziato. La chiostrina non serve infatti alcuni condomini più di altri in modo misurabile: la sua funzione statica e igienico-sanitaria interessa l'edificio nel suo complesso. Il fatto che un appartamento non affacci sul pozzo di luce, o non vi acceda, non elimina l'utilità comune del bene.

Implicazioni pratiche

Per il singolo condomino il principio è netto: l'assenza di accesso materiale alla chiostrina non giustifica il rifiuto di contribuire alle spese. La quota resta ancorata ai millesimi di proprietà.

Questo orientamento ha ricadute concrete su due fronti. Sul piano assembleare, l'amministratore può legittimamente addebitare i costi di manutenzione dei muri della chiostrina a tutti i condomini secondo la tabella millesimale generale. Sul piano del contenzioso, l'impugnazione della delibera fondata unicamente sul mancato accesso ha scarse probabilità di successo.

Attenzione, però, a non generalizzare. Il criterio dell'uso ex art. 1123, secondo comma, resta applicabile ad altri beni: pensiamo alle scale o all'ascensore, dove il diverso godimento per piano rileva. La chiostrina, invece, è stata inquadrata come bene la cui utilità è diffusa e non frazionabile per singola unità.

Un ulteriore aspetto riguarda la prova. Chi intende sottrarsi al contributo dovrebbe dimostrare non il semplice mancato accesso, ma l'assenza di qualsiasi utilità del bene per la propria unità: dimostrazione difficile, perché la funzione della chiostrina è strutturale e riguarda l'edificio.

Cosa fare in concreto

La pronuncia consolida un principio di ordine: le parti comuni si pagano perché comuni, non perché usate. La ripartizione segue la titolarità, salvo le eccezioni tipizzate dalla legge.

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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