Condominio

Casa familiare assegnata: chi paga le spese condominiali

Dopo la separazione, la casa familiare viene spesso assegnata al genitore convivente con i figli. Ma chi paga le spese condominiali? E chi partecipa alle decisioni dell'assemblea? Il tema tocca i rapporti tra coniuge assegnatario, proprietario dell'immobile e condominio, con regole precise che conviene conoscere per evitare morosità e contenziosi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 luglio 2026 ·4 min

Il quadro: assegnazione della casa e oneri condominiali

L'assegnazione della casa familiare al genitore che convive con i figli è un provvedimento a tutela della prole (art. 337-sexies cod. civ.). Non trasferisce la proprietà: l'assegnatario acquista un diritto personale di godimento sull'immobile, distinto e più debole rispetto a un diritto reale come l'usufrutto.

Questa distinzione conta. Chi vive nella casa non ne diventa proprietario e non subentra automaticamente in tutti gli obblighi del titolare. Nei rapporti con il condominio, però, la coabitazione produce effetti pratici che vanno chiariti.

Chi risponde verso il condominio

Il condominio incassa i contributi da chi è tenuto per legge o per titolo. L'art. 63 disp. att. cod. civ. individua nel proprietario il soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali e disciplina anche la solidarietà tra chi subentra e chi cede l'unità immobiliare.

L'assegnazione della casa familiare non modifica di per sé questo assetto verso l'ente di gestione: il condominio, salvo diversa pattuizione o previsione regolamentare, continua a considerare debitore il proprietario. La ripartizione interna tra ex coniugi opera sul piano dei loro rapporti reciproci, non su quello esterno verso il condominio.

Sul fronte della partecipazione all'assemblea, il criterio orientativo è quello dell'art. 67 disp. att. cod. civ.: nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario il voto spetta all'usufruttuario per l'ordinaria amministrazione e la manutenzione ordinaria, al nudo proprietario per le innovazioni e le opere di manutenzione straordinaria. Si tratta però di un'analogia, non di un'identità di regime: l'assegnatario non è usufruttuario. Il criterio è utile come guida per individuare chi ha interesse a decidere su quali materie, ma la legittimazione formale va sempre verificata caso per caso.

Ordinarie e straordinarie: come si dividono

Sul piano dei rapporti interni tra chi abita e chi possiede, si consolida un criterio di buon senso ricalcato sulla distinzione usufrutto/nuda proprietà:

È un criterio orientativo: gli accordi di separazione o il regolamento condominiale possono disporre diversamente, e in caso di dubbio prevale ciò che le parti hanno espressamente pattuito.

Il collegamento con le spese per i figli

Quando l'unità immobiliare è la casa in cui vivono i minori, la ripartizione degli oneri si intreccia con l'obbligo di mantenimento. Le spese ordinarie di gestione dell'abitazione rientrano nella funzione di garantire ai figli una stabile continuità di vita.

Diverso è il tema delle spese straordinarie per i figli (cure mediche, istruzione), che si fonda sull'obbligo legale di mantenimento previsto dagli artt. 337-ter e 316-bis cod. civ. Il diritto al rimborso tra genitori poggia su questo obbligo e sui principi giurisprudenziali in materia, a condizione che le spese siano documentate. La documentazione non è un dettaglio: è il presupposto stesso della ripetibilità della somma anticipata.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare il titolo: controllare chi risulta proprietario nell'anagrafe condominiale e come il provvedimento di assegnazione qualifica il godimento della casa.
  2. Distinguere le voci di spesa: separare fin da subito oneri ordinari (a carico dell'assegnatario) e straordinari (a carico del proprietario), voce per voce.
  3. Conservare la documentazione: raccogliere fatture, ricevute e delibere condominiali; senza prova scritta il rimborso diventa difficile da ottenere.
  4. Chiarire la legittimazione in assemblea: accertare chi ha diritto di voto sulle singole materie, per evitare delibere impugnabili o decisioni prese dal soggetto non legittimato.
  5. Regolare per iscritto i rapporti interni: è opportuno formalizzare la ripartizione degli oneri negli accordi di separazione o in un verbale, così da ridurre il rischio di contenzioso futuro.

Le regole descritte offrono un orientamento generale. La qualificazione del titolo di godimento e le previsioni del regolamento condominiale possono modificare sensibilmente il quadro nel singolo caso.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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