Condominio

Spese condominiali e casa familiare assegnata: chi paga?

Quando il giudice della separazione assegna la casa familiare a uno dei coniugi, resta aperta una domanda concreta: verso chi può agire il condominio per le spese non pagate? La distinzione tra chi abita l'immobile e chi ne è proprietario incide direttamente sulla legittimazione a essere chiamati in causa. Ecco cosa dice la giurisprudenza e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 luglio 2026 ·4 min

Il caso e la questione di fondo

L'assegnazione della casa familiare disposta dal giudice della separazione o del divorzio non trasferisce la proprietà dell'immobile. Il coniuge assegnatario riceve un diritto di abitare e utilizzare la casa, ma non ne diventa titolare in senso reale.

Da qui la domanda pratica: se le spese condominiali restano insolute, il condominio può rivolgersi al coniuge che vive nell'appartamento oppure deve agire contro il proprietario? La risposta dipende dalla natura giuridica dei diritti in gioco.

Inquadramento normativo

Occorre distinguere due situazioni diverse.

Il diritto reale (la proprietà, l'usufrutto) è un diritto sulla cosa, opponibile a chiunque. Il diritto personale di godimento è invece un diritto che nasce da un titolo specifico – qui il provvedimento del giudice – e riguarda l'uso del bene, non la sua titolarità. L'assegnazione della casa familiare rientra in questa seconda categoria: attribuisce al coniuge un diritto personale di godimento (art. 337-sexies c.c.).

Sul piano condominiale, la giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. Sez. Unite n. 20076/2009) qualifica l'obbligazione per le spese come obbligazione *propter rem*, cioè legata alla titolarità del diritto reale sull'unità immobiliare. Significa che, di regola, risponde verso il condominio chi è proprietario, in quanto tale obbligo segue la proprietà.

La questione, tuttavia, non è del tutto priva di sfumature. Una parte delle ricostruzioni ammette che l'assegnatario, in quanto utilizzatore effettivo del bene, possa essere tenuto a sopportare – nei rapporti interni con il proprietario – le spese di gestione ordinaria connesse all'uso (riscaldamento, pulizie, consumi). Altro è però la legittimazione passiva verso il condominio, che resta tendenzialmente ancorata alla proprietà.

Implicazioni pratiche

Gli effetti variano a seconda del soggetto coinvolto.

Per il condominio. L'azione di recupero va di regola indirizzata al proprietario dell'unità immobiliare. Agire direttamente contro il coniuge assegnatario, che non è proprietario, espone a un rischio processuale concreto: l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. In pratica, il convenuto può contestare di non essere il soggetto giuridicamente obbligato, con possibile rigetto della domanda e aggravio di costi.

Per il proprietario. Rimane il soggetto obbligato verso il condominio anche se non abita più l'immobile. Non può opporre al condominio l'assegnazione giudiziale come schermo per sottrarsi al pagamento. Potrà semmai rivalersi sull'ex coniuge nei rapporti interni, per le voci di spesa connesse all'uso, in base agli accordi o al provvedimento del giudice.

Per il coniuge assegnatario. Gode dell'immobile ma non risponde, in linea di principio, direttamente verso il condominio delle quote. La sua posizione rileva soprattutto nei rapporti con l'ex coniuge proprietario, dove la ripartizione tra spese ordinarie legate al godimento e spese straordinarie o strutturali diventa il vero terreno di discussione.

Cosa fare in concreto

La regola generale è chiara nella sua ossatura – verso il condominio risponde chi è proprietario – ma l'applicazione concreta risente del contenuto del provvedimento di assegnazione e della natura delle spese contese. Ignorare questa distinzione può tradursi in un'azione mal indirizzata e in un contenzioso evitabile.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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