Condominio

Spese condominiali non pagate: quando sono dovuti gli interessi

Il condomino che paga in ritardo deve gli interessi. La questione, però, si complica quando l'assemblea pretende un tasso superiore a quello legale. La distinzione è netta: gli interessi legali maturano da soli, quelli maggiorati incidono sul patrimonio del singolo e richiedono il suo consenso. Vediamo perché e quali margini hanno amministratori e condomini.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·14 agosto 2026 ·4 min

Il fatto

Un condomino salda in ritardo le spese deliberate dall'assemblea. L'amministratore gli chiede, oltre alla somma dovuta, gli interessi di mora. Fin qui nulla di anomalo. Il problema nasce quando il regolamento o una delibera prevedono un tasso di mora ben più alto di quello legale: penali del 10%, 15% annuo, talvolta di più.

È legittima una simile pretesa? La risposta impone di distinguere due piani che spesso vengono confusi.

Inquadramento normativo

Gli interessi legali sono disciplinati dall'art. 1284, comma 1, del Codice civile. Il tasso è fissato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia. Questi interessi rappresentano il risarcimento minimo e automatico per il ritardo nel pagamento di un'obbligazione pecuniaria: maturano di diritto, senza bisogno di una delibera che li istituisca.

Attenzione a un punto tecnico: i commi successivi dell'art. 1284 c.c., che prevedono il tasso maggiorato per le transazioni commerciali, non si applicano al rapporto condominiale. L'obbligazione del condomino verso il condominio non è un rapporto tra imprese o professionisti.

Diverso è il caso degli interessi convenzionali maggiorati. Qui non si tratta più di applicare la legge, ma di introdurre un onere aggiuntivo a carico del singolo. E questo tocca il patrimonio individuale del condomino.

La competenza dell'assemblea, definita dagli artt. 1130 e 1135 c.c., riguarda la gestione delle parti comuni: approvazione del preventivo, ripartizione delle spese, nomina dell'amministratore. L'assemblea decide a maggioranza su ciò che è comune. Non ha però il potere di incidere, a maggioranza, sui diritti individuali dei condomini. Su questo punto l'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato: le delibere che comprimono diritti soggettivi del singolo esulano dalla competenza assembleare ordinaria e richiedono il consenso di tutti gli interessati.

Quando la maggioranza pretende di imporre a un dissenziente un tasso di mora superiore a quello legale, sta gravando il suo patrimonio con un obbligo che la legge non prevede. Serve quindi l'unanimità.

Implicazioni pratiche

Per gli amministratori: la clausola che fissa interessi di mora superiori al tasso legale, se approvata a semplice maggioranza, è esposta a un serio rischio di invalidità. Applicarla nei confronti di un moroso può trasformarsi in contenzioso.

Per i condomini morosi: gli interessi legali sono comunque dovuti dal momento della mora. Non ci si sottrae al ritardo, ma non si è tenuti a subire penali sproporzionate deliberate senza il proprio consenso.

Un chiarimento decisivo sul regime di invalidità. Le delibere che incidono su diritti individuali del condomino senza il suo consenso non sono, secondo l'orientamento prevalente, semplicemente annullabili ai sensi dell'art. 1137 c.c., con il breve termine di trenta giorni per impugnare. Sono spesso qualificate come nulle, perché adottate al di fuori dei poteri dell'assemblea. La differenza è sostanziale: la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, senza limiti di tempo, e rilevata anche d'ufficio dal giudice. Chi si è lasciato scadere il termine dei trenta giorni non ha necessariamente perso ogni difesa.

Resta la prudenza d'obbligo: la linea tra nullità e annullabilità non è sempre pacifica, e la qualificazione va valutata caso per caso.

Cosa fare in concreto

  1. Amministratori: verificate il quorum con cui è stata approvata ogni clausola sugli interessi di mora. Se supera il tasso legale ed è stata votata a maggioranza, non applicatela automaticamente.
  2. Condomini: distinguete le due voci. Contestate gli interessi maggiorati imposti senza unanimità, ma mettete in conto il pagamento di quelli legali, che restano dovuti.
  3. Fate qualificare la delibera da un professionista prima di agire: valutare se si tratti di nullità (deducibile senza termine) o di annullabilità (trenta giorni) orienta l'intera strategia difensiva.
  4. Regolamento contrattuale: una penale di mora accettata da tutti i condomini in sede di acquisto o di adesione unanime può reggere. Verificate la natura e la genesi della clausola prima di darla per invalida o per valida.
  5. Conservate la documentazione: verbali, convocazioni, prospetti di riparto. Sono la base di qualunque contestazione o difesa.

La regola di fondo è semplice: la maggioranza governa il comune, non il patrimonio del singolo.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
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