Condominio

Spese energia elettrica dell'ascensore: come si dividono in condominio

Le spese energia ascensore in condominio generano contenzioso ricorrente. Il criterio metà millesimi / metà altezza del piano è quello classico per la manutenzione, ma la sua estensione ai consumi elettrici non è pacifica. Chiarire quale norma si applica ai costi di esercizio incide direttamente sull'importo che ciascun condomino paga e sui margini per contestare la delibera.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·28 luglio 2026 ·4 min

Spese energia ascensore condominio: da dove partire

Le spese energia ascensore in condominio non hanno un unico criterio di riparto universalmente accettato. Occorre distinguere due categorie di costi che troppo spesso vengono confuse:

La distinzione non è formale: da essa dipende la norma applicabile e, di conseguenza, la somma dovuta da ciascun proprietario.

Inquadramento normativo

L'art. 1124 c.c. disciplina la ripartizione delle spese per la manutenzione e la sostituzione di scale e ascensori. Prevede un doppio criterio: metà in base ai millesimi di proprietà e metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. La logica è chiara: chi abita più in alto usa l'impianto per un percorso maggiore e contribuisce in misura crescente.

Il problema è che l'art. 1124 c.c. parla espressamente di conservazione e manutenzione, non di consumi. Per le spese di funzionamento, come l'energia elettrica, una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene più corretto applicare l'art. 1123, comma 2, c.c., che ripartisce le spese dei beni destinati a servire i condomini in misura diversa in proporzione all'uso che ciascuno può farne.

Si tratta di un punto non consolidato: alcuni orientamenti estendono per analogia il criterio dell'art. 1124 c.c. anche ai consumi, per omogeneità di calcolo; altri privilegiano il criterio dell'uso ex art. 1123 c.c., proprio perché il consumo energetico è legato al funzionamento e non alla conservazione. Chi riferisce di pronunce della Corte di Cassazione in materia deve indicarne gli estremi esatti (sezione, numero e anno): in loro assenza, l'affermazione va trattata come orientamento da verificare caso per caso, e non come regola pacifica.

Implicazioni pratiche

Per il singolo condomino la conseguenza è concreta. Se il regolamento o la delibera adottano il criterio dell'art. 1124 c.c. anche per l'energia elettrica, il proprietario dei piani alti pagherà una quota superiore rispetto a un riparto basato sul solo uso effettivo. Viceversa, un criterio d'uso può ridurre il peso per chi utilizza poco l'impianto.

Particolare è la posizione del condomino del piano terra non servito dall'ascensore: in linea di principio, chi non trae alcuna utilità dall'impianto — perché il suo accesso non lo prevede — può essere escluso dalla contribuzione, salvo diversa previsione del regolamento o utilità comunque ricavabile (ad esempio per accedere a cantine o box ai piani inferiori).

In assenza di criterio scelto validamente dall'assemblea, il rischio è una delibera che applichi in modo automatico un criterio contestabile. Da qui l'importanza di verificare la tabella millesimale specifica e il regolamento.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare regolamento e tabelle: controllare se esiste una tabella ascensore dedicata e quale criterio prevede per i consumi elettrici, distinguendolo da quello per la manutenzione.
  2. Distinguere le voci in bilancio: chiedere all'amministratore che il rendiconto separi chiaramente le spese di manutenzione da quelle di energia elettrica.
  3. Documentare le richieste: è opportuno formulare per iscritto ogni contestazione sul criterio applicato, così da avere prova della data e del contenuto.
  4. Rispettare i termini di impugnazione: la delibera assembleare annullabile va impugnata entro 30 giorni ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., decorrenti dalla data della deliberazione per i presenti dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.
  5. Valutare una perizia sul criterio d'uso: quando la differenza economica è rilevante, è opportuno acquisire un parere tecnico sulla ripartizione più aderente all'utilizzo effettivo.

Nota di metodo

Il criterio dell'art. 1124 c.c. ha un pregio evidente: è automatico e certo. Metà millesimi e metà altezza producono un numero non discutibile, che riduce il contenzioso sul quantum. Il criterio dell'uso ex art. 1123 c.c. è invece percepito come più equo, perché lega il costo al consumo reale, ma introduce margini di apprezzamento e potenziali controversie sulla misura dell'utilizzo.

Non esiste una soluzione superiore in assoluto: la scelta dipende dalla configurazione dell'edificio, dal regolamento e dagli equilibri assembleari. Ciò che conta è che il criterio adottato sia consapevole, motivato e coerente con la norma effettivamente applicabile alla voce di spesa, evitando l'uso improprio dell'art. 1124 c.c. per costi che ricadono nell'esercizio dell'impianto.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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