Condominio

Luce e cancello del garage in condominio: chi paga?

In condominio la voce "garage" genera contenziosi ricorrenti: chi non lo possiede contesta l'addebito della corrente e della manutenzione del cancello elettrico. La regola dipende dall'utilità che ciascun bene offre. Vediamo come l'articolo 1123 del Codice civile e la giurisprudenza recente distinguono i costi comuni a tutti da quelli a carico dei soli utilizzatori dell'autorimessa.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·9 luglio 2026 ·4 min

Il problema

L'illuminazione dell'area garage e l'alimentazione del cancello automatico comportano un consumo elettrico che finisce in bolletta condominiale. La domanda è semplice: deve concorrere alla spesa anche chi in condominio non ha alcun box né posto auto? La risposta non è univoca e dipende dalla natura del bene servito.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'articolo 1123 del Codice civile, che disciplina la ripartizione delle spese. La norma pone tre criteri distinti.

Il primo comma stabilisce che le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si dividono tra i condòmini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, cioè secondo i millesimi.

Il secondo comma introduce un'eccezione fondamentale: se una cosa comune è destinata a servire i condòmini in misura diversa, le spese si ripartiscono in proporzione all'uso che ciascuno può farne.

Il terzo comma prevede infine che, quando un bene è destinato a servire soltanto una parte dell'edificio, la spesa gravi esclusivamente sul gruppo di condòmini che ne trae utilità.

È proprio quest'ultimo criterio a governare il caso del garage. La Corte di Cassazione, con pronuncia del 2021, ha ribadito che i costi relativi a impianti al servizio esclusivo dell'autorimessa non possono essere posti a carico di chi non dispone di box o posto auto, perché manca il presupposto dell'utilità.

Le implicazioni pratiche

Occorre distinguere caso per caso. Non esiste un automatismo: la ripartizione segue la funzione concreta dell'impianto.

Se il cancello automatico e l'illuminazione servono esclusivamente l'accesso e l'area destinata ai box, la spesa grava soltanto sui proprietari o titolari dei posti auto, in proporzione all'uso. Chi possiede solo l'appartamento e non ha rapporto con il garage resta escluso.

Diverso è il caso in cui l'impianto abbia una funzione mista. Se lo stesso cancello consente l'accesso al cortile comune utilizzato da tutti, oppure se l'illuminazione serve un passaggio pedonale condiviso, la spesa torna a essere comune e si divide tra tutti i condòmini secondo i criteri dei primi due commi.

Un ulteriore nodo riguarda i contatori. Quando il consumo del garage è misurato da un contatore autonomo, l'individuazione dei costi è agevole. Se invece l'energia è conteggiata insieme a quella delle altre parti comuni, l'amministratore deve procedere a una stima ragionevole della quota imputabile al garage, documentando il criterio adottato.

La distinzione tra spese comuni a tutti e spese di gruppo ha conseguenze anche sul piano decisionale: le delibere che riguardano beni al servizio di una sola parte dell'edificio interessano, di regola, i soli condòmini che ne fruiscono.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate la destinazione dell'impianto: accertate se cancello e luci servono solo il garage o anche parti comuni fruite da tutti. È il primo dato per stabilire chi paga.
  1. Controllate il regolamento condominiale: eventuali tabelle millesimali specifiche per il garage o clausole di ripartizione hanno valore vincolante se approvate correttamente.
  1. Chiedete all'amministratore il criterio applicato: pretendete che sia esplicitato in che modo la spesa elettrica del garage viene isolata e ripartita, soprattutto in assenza di contatore dedicato.
  1. Impugnate la delibera nei termini se ritenete l'addebito illegittimo: il termine per l'impugnazione è di trenta giorni, decorrente dalla delibera per i presenti e dalla comunicazione del verbale per gli assenti.
  1. Documentate i consumi: in caso di contestazione, letture, fatture e planimetrie sono elementi utili a sostenere la corretta imputazione dei costi.

La materia richiede una lettura attenta della situazione impiantistica e documentale del singolo condominio. Prima di assumere posizioni in assemblea o promuovere un'impugnazione, consigliamo di far esaminare regolamento, tabelle e verbali da un professionista.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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