Famiglia

Spese straordinarie per i figli: quando il rimborso non è automatico

Il rimborso delle spese straordinarie per i figli non scatta in modo meccanico. Il giudice deve qualificare la singola spesa e indicare i criteri di ripartizione con una motivazione effettiva: quando questa manca o è solo apparente, la decisione è censurabile in Cassazione. Un tema che tocca ogni genitore separato, con ricadute concrete sui conti e sui rapporti tra ex coniugi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·1 ottobre 2026 ·4 min

Il contesto

Le spese straordinarie per i figli sono una delle fonti più frequenti di conflitto tra genitori separati. La ragione è semplice: il mantenimento ordinario è fissato in un importo mensile, mentre le spese straordinarie restano una categoria aperta, da riempire caso per caso. Da qui liti su cosa rientri nella voce e su quanto ciascun genitore debba versare.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. La norma distingue il mantenimento ordinario — l'assegno periodico destinato alle esigenze quotidiane e prevedibili (vitto, abbigliamento, materiale scolastico corrente) — dalle spese straordinarie, cioè quelle occasionali, non programmabili o di importo rilevante.

Su quest'ultima categoria la giurisprudenza ha elaborato una distinzione ormai consolidata. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 23086/2013) hanno chiarito che alcune spese straordinarie, per la loro oggettiva necessità e corrispondenza all'interesse del figlio, sono rimborsabili anche senza previo accordo tra i genitori (ad esempio spese mediche urgenti). Altre, invece, richiedono una concertazione preventiva: il genitore che le anticipa senza aver consultato l'altro rischia di non ottenerne il rimborso. Questa linea è oggi recepita dai protocolli adottati da numerosi Tribunali, che elencano le voci "obbligatorie" e quelle "da concordare".

Il punto sulla motivazione

Quando sorge contenzioso, il giudice di merito deve fare due operazioni distinte: qualificare la spesa (straordinaria obbligatoria o da concertare) e stabilire i criteri di ripartizione tra i genitori. Entrambi i passaggi vanno motivati in modo effettivo.

È qui che si colloca il profilo più delicato. Una decisione priva di motivazione, o sorretta da una motivazione solo apparente — formule di stile che non consentono di ricostruire il percorso logico seguito — è viziata ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e censurabile in Cassazione per nullità della sentenza secondo l'art. 360, n. 4, c.p.c. L'esito, in questi casi, non è una semplice correzione: la Suprema Corte cassa la pronuncia e rinvia al giudice di merito, che dovrà decidere nuovamente colmando il difetto motivazionale. Il contenzioso, quindi, si allunga.

Implicazioni pratiche

Per il genitore che ha anticipato una spesa, questo significa che il rimborso non è mai scontato: se la voce rientra tra quelle "da concertare" e manca l'accordo o una ragione di urgenza, la pretesa può essere respinta. Per il genitore chiamato a contribuire, significa che un'ingiunzione o una condanna generica, senza una reale analisi della singola spesa, è contestabile.

Un capitolo a parte riguarda il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente. L'obbligo di contribuzione non cessa con la maggiore età: prosegue finché il figlio, pur attivandosi, non ha raggiunto l'indipendenza economica. Anche qui le spese straordinarie seguono le regole viste sopra, con l'avvertenza che, in presenza di figlio maggiorenne, la legittimazione a chiedere il rimborso può spettare direttamente al figlio.

La documentazione resta l'elemento decisivo. Senza prova della spesa, della sua natura e dell'eventuale consultazione dell'altro genitore, la posizione processuale è debole, a prescindere dalla fondatezza della pretesa nel merito.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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