Condominio

Spese condominiali straordinarie: chi paga tra nudo proprietario e usufruttuario

Quando su un appartamento gravano usufrutto e nuda proprietà, la ripartizione delle spese condominiali genera spesso contenzioso. Il Codice civile fissa un criterio chiaro: le spese ordinarie gravano sull'usufruttuario, quelle straordinarie sul nudo proprietario. La distinzione, però, non è sempre lineare e incide su chi deve pagare i lavori deliberati dall'assemblea. Ecco cosa dice la legge e come muoversi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·5 agosto 2026 ·4 min

Il quadro: due diritti sullo stesso immobile

L'usufrutto scinde il godimento del bene dalla sua titolarità. L'usufruttuario ha il diritto di usare l'immobile e percepirne i frutti (per esempio il canone di locazione); il nudo proprietario conserva la proprietà, ma priva del godimento fino all'estinzione dell'usufrutto.

Questa separazione si riflette sulle spese. Chi gode del bene sostiene i costi legati all'uso quotidiano; chi ne è proprietario sopporta gli interventi che ne preservano il valore nel tempo.

Inquadramento normativo

Il criterio è dettato dagli articoli 1004 e 1005 del Codice civile.

L'art. 1004 Cc pone a carico dell'usufruttuario le spese e gli oneri relativi alla custodia, all'amministrazione e alla manutenzione ordinaria. Rientrano qui le spese di conservazione del bene e quelle di godimento corrente.

L'art. 1005 Cc stabilisce invece che le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. La norma precisa che sono straordinarie le riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o per parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta.

È prevista però una compensazione: l'usufruttuario deve corrispondere al nudo proprietario, durante l'usufrutto, gli interessi sulle somme spese per le riparazioni straordinarie. In sostanza, chi gode del bene contribuisce parzialmente anche all'intervento straordinario, ma sotto forma di interessi, non del capitale.

La Cassazione ha ribadito questa impostazione, chiarendo che la distinzione tra ordinario e straordinario va ancorata alla natura dell'intervento e non al suo mero importo: non è la spesa elevata a rendere "straordinario" un lavoro, ma il tipo di opera realizzata.

Il criterio di distinzione

La linea di confine passa dalla funzione dell'intervento.

Sono ordinarie le spese che servono a mantenere il bene nello stato in cui si trova e a garantirne l'uso: piccole riparazioni, manutenzione degli impianti, pulizia delle parti comuni, gestione ordinaria.

Sono straordinarie le opere che incidono sulla struttura o comportano un rinnovamento significativo: rifacimento del tetto, consolidamento delle murature, sostituzione dell'ascensore, interventi sulle facciate quando non si tratti di semplice manutenzione.

In ambito condominiale il problema si sposta sul rapporto con il condominio. L'amministratore emette gli avvisi di pagamento nei confronti del condòmino: verso il condominio rispondono in solido sia usufruttuario sia nudo proprietario per le rispettive quote, secondo l'art. 67 disp. att. Cc. La ripartizione interna tra i due segue però gli articoli 1004 e 1005.

Implicazioni pratiche

Per chi si trova nella posizione di usufruttuario o nudo proprietario le conseguenze sono concrete.

L'usufruttuario che riceve dall'amministratore la richiesta di pagamento di una spesa straordinaria non può ignorarla verso il condominio, ma ha diritto di rivalersi sul nudo proprietario per la parte di sua competenza.

Il nudo proprietario, a sua volta, deve considerare che i grandi interventi ricadono su di lui, anche se non gode dell'immobile. Può recuperare dall'usufruttuario solo gli interessi previsti dall'art. 1005.

L'assemblea condominiale non è la sede per risolvere questi conflitti: la delibera vincola verso il condominio, ma la ripartizione tra i due contitolari resta un rapporto privato regolato dalla legge.

Cosa fare in concreto

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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