Stalking sui social e tramite terzi: il reato scatta anche senza premeditazione
Molestie che passano dai social o da messaggi veicolati tramite terzi possono integrare lo stalking. Lo ha ribadito il Tribunale di Pescara, chiarendo che l'art. 612-bis del codice penale non richiede né il contatto diretto né la premeditazione. Un principio che sposta l'attenzione sull'effetto della condotta, non sul mezzo con cui viene realizzata.
Il caso
Il Tribunale di Pescara si è pronunciato su una vicenda di atti persecutori realizzati non attraverso il classico appostamento o le telefonate insistenti, ma tramite i social network e il coinvolgimento di terze persone. In altre parole, l'autore non contattava direttamente la vittima: agiva online e faceva arrivare messaggi e pressioni per interposta persona.
La questione giuridica era capire se questa modalità "a distanza" e indiretta bastasse a configurare il reato. La risposta del Tribunale è affermativa.
Inquadramento normativo
L'art. 612-bis del codice penale punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da provocare uno di questi tre effetti alternativi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.
La norma non elenca i mezzi con cui la molestia deve avvenire. Non parla di telefono, di presenza fisica o di lettere. Il legislatore ha costruito la fattispecie sull'evento – lo stato di prostrazione della vittima – e non sullo strumento. Da qui la conclusione del Tribunale: ciò che conta è che la condotta reiterata produca uno degli effetti tipici, a prescindere dal canale utilizzato.
Due precisazioni rilevanti emergono dalla decisione. La prima: i contatti indiretti – cioè messaggi o pressioni che raggiungono la vittima attraverso amici, familiari o conoscenti – rientrano nella condotta punibile, perché anch'essi determinano l'effetto persecutorio. La seconda: non serve la premeditazione. Lo stalking è reato doloso, ma il dolo richiesto è quello generico, cioè la coscienza e volontà di porre in essere le condotte moleste; non è necessario un piano organizzato in anticipo.
Cosa cambia in concreto
Per chi subisce comportamenti persecutori, la pronuncia amplia il perimetro di tutela. Non è vero che, se l'aggressore "non si fa vedere" o "non scrive direttamente", non ci sono estremi di reato. Un profilo social usato per pubblicare contenuti mirati, i messaggi inoltrati tramite conoscenti comuni, i commenti reiterati che raggiungono la vittima possono integrare l'art. 612-bis.
Rimane però centrale un requisito: la reiterazione. Lo stalking non è l'episodio isolato, ma la serie di condotte che, nel loro insieme, generano lo stato di ansia, il timore o l'alterazione delle abitudini di vita. Un solo messaggio, per quanto sgradevole, di norma non basta. Diventa quindi decisivo documentare la ripetizione nel tempo.
Sul piano probatorio, i contatti indiretti pongono una difficoltà pratica: ricostruire il collegamento tra l'autore e i messaggi che arrivano tramite terzi. Qui il ruolo delle testimonianze e della tracciabilità digitale è determinante.
Cosa fare in concreto
- Conserva ogni traccia. Salva screenshot di messaggi, post e commenti, con data, ora e nome del profilo. Non cancellare le conversazioni, anche quelle veicolate da terzi.
- Annota i contatti indiretti. Segna chi ti ha riferito i messaggi, quando e con quali parole: queste persone possono diventare testimoni.
- Non rispondere e non alimentare lo scambio. Interagire rischia di indebolire la percezione della condotta come non voluta e di esporti ulteriormente.
- Valuta la querela nei termini. Lo stalking è procedibile a querela della persona offesa, con termine di sei mesi; in alcuni casi si procede d'ufficio. Consigliamo di verificare tempestivamente la propria posizione.
- Considera le misure di protezione. Ammonimento del questore e misure cautelari (come il divieto di avvicinamento) possono essere richiesti già nelle fasi iniziali.
La lettura del Tribunale di Pescara conferma un orientamento coerente con la struttura della norma: lo stalking si misura sull'impatto reale nella vita della vittima, non sulla forma con cui il persecutore agisce. Un dato di cui tenere conto sia per chi subisce, sia per chi rischia di superare, magari inconsapevolmente, la soglia del penalmente rilevante.
Disclaimer
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