Lavoro

Stipendio sotto i minimi costituzionali: quando si recuperano gli arretrati

Uno stipendio conforme al contratto collettivo può comunque essere illegittimo se non garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente. Dopo le sentenze della Cassazione del 2023 il tema è tornato centrale: capire quando il salario viola l'art. 36 della Costituzione permette al lavoratore di agire per gli arretrati e impone al datore di lavoro maggiore attenzione.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·2 luglio 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Molti lavoratori ricevono una retribuzione allineata al contratto collettivo di categoria e presumono, per ciò stesso, che sia legittima. Non è sempre così. L'articolo 36 della Costituzione fissa un principio diretto e vincolante: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Quando il minimo previsto dal CCNL non raggiunge questa soglia, il giudice può discostarsene. Le pronunce della Cassazione dell'autunno 2023 hanno riacceso il dibattito, dichiarando insufficienti i minimi di alcuni contratti collettivi anche stipulati da sindacati rappresentativi.

Inquadramento normativo

L'art. 36 Cost. è norma immediatamente precettiva: si applica direttamente nei rapporti di lavoro, senza bisogno di intermediazione legislativa. Il giudice, di fronte a una retribuzione ritenuta non proporzionata o insufficiente, può determinarla d'ufficio.

Il minimo fissato dal CCNL costituisce un parametro di riferimento privilegiato, ma non un valore assoluto e intoccabile. La Cassazione, sezione lavoro, con le sentenze n. 27711/2023, n. 28320/2023 e n. 28321/2023 (estremi da verificare nel testo integrale), ha affermato che il giudice può valutare l'adeguatezza del salario collettivo e, se lo ritiene insufficiente, individuare un parametro alternativo.

La stessa Corte ha però segnalato un limite: il giudice non può sostituirsi al legislatore o alle parti sociali. La rideterminazione va motivata su basi oggettive, non su valutazioni discrezionali del magistrato.

Come il giudice individua il parametro alternativo

Quando disapplica il minimo del CCNL, il giudice non fissa una cifra arbitraria. Utilizza indici verificabili:

La selezione dell'indice richiede motivazione: il giudice deve spiegare perché il parametro scelto rappresenta meglio la proporzionalità e la sufficienza nel caso concreto.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore, la conseguenza è che l'adesione del datore a un CCNL non chiude la questione. Se il minimo contrattuale è insufficiente, può agire per la differenza retributiva.

Sul piano della prescrizione, occorre chiarezza. In linea di principio i crediti da lavoro si prescrivono in cinque anni, ma il nodo è la decorrenza. Per i rapporti non assistiti da stabilità reale (tutela reintegratoria piena), l'orientamento consolidato afferma che la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione: il lavoratore, sotto la pressione del timore di licenziamento, non è considerato libero di far valere i propri diritti. Per i rapporti assistiti da stabilità reale, invece, il termine decorre anche durante il rapporto. La distinzione è decisiva: molti crediti che si credono prescritti restano recuperabili.

Sul piano probatorio, l'onere grava sul lavoratore, che deve dimostrare retribuzione percepita, inquadramento, mansioni effettivamente svolte e orario. Nei casi complessi il giudice ricorre a una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per quantificare le differenze.

Per il datore di lavoro vale un avvertimento speculare: l'applicazione di un CCNL non offre uno scudo automatico. Se il minimo è dichiarato insufficiente, l'azienda risponde delle differenze, con possibili riflessi anche contributivi.

Cosa fare in concreto

  1. Raccogli la documentazione: buste paga, contratto individuale, lettere di assunzione e di eventuali passaggi di livello.
  2. Verifica l'inquadramento reale: confronta le mansioni effettive con il livello attribuito; un sottoinquadramento aggrava la differenza.
  3. Confronta i minimi: metti a raffronto la retribuzione con i minimi del CCNL applicato e con quelli di contratti affini più favorevoli.
  4. Ricostruisci la tempistica: individua la natura del rapporto (stabilità reale o meno) per stabilire da quando decorre la prescrizione e quali periodi restano recuperabili.
  5. Fai valutare il caso prima di agire: la fondatezza dipende da dati specifici e da una ricostruzione documentale accurata.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

Disclaimer. Contributo informativo a cura di Tamburro Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati. Non costituisce parere legale. Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.
Una conversazione con lo studio

Ogni storia di lavoro ha i suoi tempi.

Se gestisci HR e vuoi un confronto su contenzioso, ispezioni o licenziamenti, scrivi allo studio. Ti rispondiamo entro un giorno lavorativo.