Lavoro

Stress sul lavoro e risarcimento: quando è dovuto anche senza mobbing

Il datore di lavoro risponde dei danni alla salute psicofisica del dipendente anche quando non c'è mobbing. La Cassazione, applicando l'art. 2087 del Codice civile, riconosce il risarcimento pure nei casi di straining: una condizione di stress lavorativo prolungato e ingiustificato. Vediamo i presupposti e gli adempimenti pratici per il lavoratore e per l'azienda.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·10 giugno 2026 ·4 min

Il fatto e perché conta

Lo stress sul lavoro non è solo un disagio personale. Quando supera la soglia del fisiologico e si traduce in un danno alla salute, può fondare una richiesta di risarcimento nei confronti del datore di lavoro.

La giurisprudenza più recente ha esteso la tutela oltre il mobbing in senso stretto. Anche in assenza di una condotta vessatoria sistematica e finalizzata a emarginare il lavoratore, il datore può essere chiamato a rispondere. È il caso del cosiddetto straining, una situazione di stress forzato e duraturo che incide sull'equilibrio psicofisico del dipendente.

Inquadramento normativo

Il perno è l'art. 2087 del Codice civile. La norma impone all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che — secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica — sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si tratta di un obbligo di protezione ad ampio raggio. Non riguarda solo la sicurezza in senso materiale (macchinari, dispositivi, ambienti), ma anche la dimensione psicologica e relazionale del rapporto di lavoro. Da qui deriva la responsabilità per i danni da stress.

La distinzione tecnica è la seguente. Il mobbing richiede una pluralità di condotte ostili, reiterate nel tempo e unite da un intento persecutorio. Lo straining, invece, è una condizione di stress forzato — anche derivante da una singola scelta organizzativa con effetti duraturi (ad esempio un demansionamento o l'isolamento sul posto di lavoro) — che genera un ambiente lavorativo nocivo. La Cassazione civile ha chiarito che, mancando l'intento persecutorio tipico del mobbing, il datore può comunque rispondere ai sensi dell'art. 2087 c.c. se la condizione di stress è imputabile a una sua condotta o omissione.

Implicazioni pratiche

Per il lavoratore questo significa che la tutela non è subordinata alla prova — spesso difficile — di un disegno persecutorio. È sufficiente dimostrare tre elementi: l'esistenza di una condotta o di un'organizzazione del lavoro fonte di stress eccessivo; un danno effettivo alla salute (psichica o fisica); il nesso di causa tra i due.

Il danno deve essere documentato. Non basta il malessere soggettivo: serve un accertamento medico che colleghi la patologia (ad esempio un disturbo dell'adattamento, una sindrome ansioso-depressiva) all'ambiente di lavoro.

Per il datore di lavoro la conseguenza è speculare. L'organizzazione aziendale deve tenere conto del rischio da stress lavoro-correlato, che peraltro rientra già tra i rischi da valutare nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Scelte organizzative legittime sul piano formale possono comunque generare responsabilità se producono un ambiente nocivo.

Resta fermo che non ogni disagio è risarcibile. La giurisprudenza richiede che lo stress superi la normale tollerabilità connessa all'attività lavorativa. Le ordinarie criticità — carichi di lavoro fisiologici, momenti di tensione, valutazioni negative motivate — non integrano di per sé un illecito.

Cosa fare in concreto

La materia è in evoluzione e ogni caso richiede una verifica sui fatti specifici. La consistenza della prova — medica e documentale — è spesso decisiva tanto nel chiedere quanto nel resistere a una richiesta di risarcimento.

Disclaimer

Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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