Contrattualistica

Subaffitto di una stanza o dell'intera casa: cosa dice la legge

Chi vive in affitto può cedere una stanza o l'intera casa a un terzo? La risposta dipende dal tipo di subaffitto e da cosa prevede il contratto. Il Codice Civile fissa una regola generale, ma l'autonomia delle parti può derogarla. Chiariamo differenze, limiti e conseguenze pratiche per inquilino, locatore e subconduttore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·4 agosto 2026 ·4 min

Il quadro normativo: cosa consente il Codice Civile

La disciplina generale è nell'art. 1594 c.c., che distingue due operazioni diverse.

La norma stabilisce che il conduttore, «salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore».

Da qui due regole:

È un punto spesso frainteso: il subaffitto non è vietato in assoluto dalla legge. Il divieto, quando esiste, nasce quasi sempre da una clausola contrattuale che esclude o limita la facoltà di sublocare. Per questo la prima cosa da leggere è il contratto.

Per le locazioni abitative va tenuto presente che la materia è oggi regolata in via principale dalla L. 431/1998, che ha superato buona parte dell'impianto dell'equo canone (L. 392/1978), del quale sopravvivono solo alcune disposizioni. La facoltà di subaffittare, tuttavia, continua a fondarsi sulla regola generale dell'art. 1594 c.c. e su quanto le parti hanno pattuito nel contratto.

Subaffitto parziale e totale: la differenza pratica

La distinzione più utile nella pratica è tra:

Molti contratti abitativi vietano espressamente la sublocazione totale e consentono solo quella parziale, o la escludono del tutto. È una scelta legittima delle parti, coperta dalla formula «salvo patto contrario» dell'art. 1594 c.c.

Se il contratto vieta il subaffitto e l'inquilino lo effettua comunque, si tratta di inadempimento. Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto, ma solo se la violazione ha una importanza non scarsa ai sensi dell'art. 1455 c.c.: non ogni inadempimento giustifica lo scioglimento, occorre valutarne la gravità nel caso concreto.

Il rischio economico del subconduttore

Un aspetto tecnico ma decisivo riguarda i pagamenti. L'art. 1595, terzo comma, c.c. prevede che il subconduttore non possa opporre al locatore i pagamenti dei canoni anticipati, salvo che siano stati fatti secondo gli usi.

In concreto: chi prende in subaffitto e versa in anticipo mensilità al subconduttore-inquilino rischia di doverle pagare una seconda volta al locatore, se questi agisce direttamente. È una tutela pensata per il proprietario, ma che espone il subconduttore inconsapevole. Prima di anticipare somme rilevanti conviene sempre verificare la posizione contrattuale.

Separazione e assegnazione della casa familiare

Quando l'immobile in locazione è la casa familiare, la separazione o il divorzio incidono sul contratto.

L'art. 337-sexies c.c. disciplina l'assegnazione della casa familiare nell'interesse dei figli. Sul versante locatizio, l'art. 6 della L. 392/1978 – tra le norme dell'equo canone tuttora applicabili – regola la successione nel contratto in favore del coniuge o del convivente in determinati casi.

Significa che il coniuge assegnatario può, a certe condizioni, subentrare nella locazione anche se il contratto era intestato all'altro. Non si tratta però di un automatismo: le condizioni vanno verificate caso per caso, anche perché la giurisprudenza ha affrontato più volte i rapporti tra assegnazione della casa e titolo locatizio.

Cosa fare in concreto

Le situazioni concrete variano molto in base al testo del contratto e alla condotta delle parti: consigliamo una verifica documentale prima di ogni passo.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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