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Superbonus 110% e truffa: il reato si consuma con la prima cessione del credito

Le Sezioni Unite penali hanno chiarito un punto a lungo controverso: nelle frodi da Superbonus 110% la truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma già con la prima cessione del credito fittizio, senza attendere riscossione o compensazione. Una lettura che anticipa il momento consumativo e amplia la confisca per equivalente, con ricadute concrete per imprese, cessionari e professionisti coinvolti.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·20 ottobre 2026 ·4 min

Il fatto

Il caso nasce da un procedimento della Procura di Palermo nei confronti del titolare di un'impresa individuale, indagato per aver generato crediti d'imposta legati a lavori da Superbonus mai eseguiti o gonfiati. Il nodo giuridico sottoposto alle Sezioni Unite era semplice nella domanda, decisivo nelle conseguenze: quando si consuma il reato di truffa aggravata quando il profitto non è denaro contante, ma un credito fiscale ceduto a terzi?

La risposta della Cassazione fissa un principio destinato a orientare centinaia di procedimenti pendenti: il reato è compiuto già nel momento in cui il credito fittizio viene ceduto per la prima volta. Non occorre che il credito venga effettivamente riscosso o utilizzato in compensazione con debiti tributari.

Inquadramento normativo

Il riferimento centrale è l'art. 640-bis c.p., che punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La disposizione richiama la struttura dell'art. 640 c.p. (artifici o raggiri, induzione in errore, danno e profitto ingiusto) e la aggrava quando il vantaggio illecito riguarda contributi, finanziamenti o erogazioni provenienti dallo Stato o da enti pubblici.

Le Sezioni Unite collocano il credito d'imposta da Superbonus dentro il perimetro delle erogazioni pubbliche. La conseguenza tecnica è che il profitto del reato si identifica con il credito stesso, e non con la somma eventualmente incassata a valle. Da qui l'anticipazione del momento consumativo: nel momento in cui il credito inesistente entra nel circuito della cessione, lo Stato subisce già un danno potenziale e l'autore ottiene un profitto giuridicamente apprezzabile.

Resta sullo sfondo il rapporto con l'art. 8 del D.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), spesso contestato in concorso, e con l'art. 640-quater c.p., che estende alla truffa aggravata la disciplina della confisca, anche per equivalente, prevista dall'art. 322-ter c.p.

Perché questa pronuncia conta

L'effetto più rilevante riguarda la confisca per equivalente. Se il reato si consuma con la prima cessione, l'oggetto della confisca è l'intero valore del credito fittizio, a prescindere dall'esito economico successivo. Il sequestro preventivo può quindi colpire beni dell'indagato fino a concorrenza di quel valore, anche quando nessuna somma è stata materialmente incassata.

Anticipare la consumazione incide anche sulla prescrizione, che inizia a decorrere prima, e sul tentativo, che diventa configurabile nelle fasi precedenti la cessione. Cambia inoltre la posizione dei cessionari successivi: la buona fede nell'acquisto del credito va valutata con attenzione, perché il reato a monte è già perfezionato e la circolazione del credito può intrecciarsi con profili di ricettazione o riciclaggio.

Implicazioni pratiche

Per le imprese edili, i general contractor e i professionisti che hanno asseverato stati di avanzamento lavori, il quadro si fa più stringente. Non è più sostenibile la tesi difensiva secondo cui, in assenza di monetizzazione, il danno erariale non si sarebbe realizzato. La sola generazione e cessione del credito fittizio integra la condotta.

Per chi ha acquistato crediti in buona fede, cresce l'importanza di dimostrare la diligenza nei controlli a monte: documentazione dei lavori, congruità delle spese, tracciabilità dei pagamenti.

Cosa fare in concreto

La pronuncia non chiude il tema: molto si giocherà sulla prova dell'inesistenza dei lavori e sulla posizione soggettiva dei singoli. Ma il perimetro è ormai tracciato, e conviene muoversi con cognizione.

*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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