Condominio

Spese comuni nel supercondominio: regole di gestione e ripartizione

Quando più edifici condividono impianti e servizi nasce il supercondominio. La gestione delle spese comuni segue regole proprie: bilancio distinto, assemblea dedicata e criteri di riparto unitari. Comprendere questi obblighi evita contestazioni e delibere annullabili. Vediamo cosa prevede il Codice civile e come muoversi in concreto, sia come condomino sia come amministratore.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·18 giugno 2026 ·4 min

Cos'è il supercondominio

Il supercondominio si forma quando più edifici autonomi, ciascuno con il proprio condominio, condividono beni, impianti o servizi destinati all'uso comune: viale d'accesso, parcheggio, centrale termica unica, impianto di illuminazione, area verde, cabina elettrica.

Non serve un atto costitutivo formale. La relazione di servizio tra i beni comuni e le singole palazzine fa nascere automaticamente il supercondominio, con applicazione delle norme sul condominio in quanto compatibili.

Inquadramento normativo

Il riferimento è l'art. 1117-bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del 2012. La norma estende la disciplina condominiale a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici, oppure più condominii di unità immobiliari, abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117.

Quanto alla contabilità, l'art. 1130-bis c.c. impone all'amministratore di redigere un rendiconto annuale che evidenzi le voci di entrata e di uscita e ogni dato relativo alla situazione patrimoniale della gestione. Applicato al supercondominio, ciò significa che le spese delle parti comuni a tutti gli edifici vanno gestite in un bilancio distinto rispetto a quelli dei singoli condominii.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 40857/2021, ha ribadito la necessità di tenere separata la gestione supercondominiale da quella dei condominii che ne fanno parte. Le spese sostenute per i beni comuni a tutti gli edifici hanno natura unitaria e vanno ripartite secondo i valori millesimali riferiti all'intero complesso, non secondo le tabelle delle singole palazzine.

Implicazioni pratiche

Il primo effetto riguarda la trasparenza contabile. Confondere le spese del supercondominio con quelle di un singolo edificio espone le delibere a contestazione e può rendere annullabili i riparti.

Secondo aspetto: l'assemblea. Per le decisioni sui beni comuni a tutti gli edifici esiste un'assemblea supercondominiale, distinta da quelle dei singoli condominii. Quando i condomini complessivi superano i sessanta, la legge prevede meccanismi di rappresentanza: ogni condominio nomina un rappresentante che partecipa per conto dei propri condomini sulle materie di interesse generale (gestione ordinaria dei beni comuni e nomina dell'amministratore del supercondominio).

Terzo aspetto: la ripartizione. Le spese per la manutenzione e l'esercizio dei beni comuni a tutto il complesso si dividono tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi generali. Le spese che interessano un solo edificio restano a carico di quel condominio. Distinguere correttamente le due categorie è il punto più delicato e la causa più frequente di liti.

Per l'amministratore, ne deriva l'obbligo di tenere distinti i conti correnti o, quantomeno, una contabilità separata e leggibile, in modo che ciascun condomino possa verificare cosa paga e perché.

Cosa fare in concreto

La corretta gestione contabile e assembleare riduce sensibilmente il contenzioso. Quando le voci di spesa sono separate e i criteri di riparto trasparenti, le delibere reggono più facilmente a un'eventuale impugnazione.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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