Condominio

Modifica delle tabelle millesimali: serve davvero l'unanimità?

Un dubbio frequente nelle assemblee: per cambiare i millesimi serve il consenso di tutti i condomini? La risposta non è scontata. La legge distingue tra tabelle approvate per contratto e quelle deliberate dall'assemblea, fissando quorum diversi. Capire la differenza evita delibere nulle e conflitti che finiscono in tribunale.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·15 giugno 2026 ·4 min

Il nodo: unanimità o maggioranza?

La convinzione che ogni modifica delle tabelle millesimali richieda l'unanimità è diffusa ma, nella maggior parte dei casi, errata. Le tabelle millesimali sono i prospetti che esprimono in millesimi il valore proporzionale di ciascuna unità rispetto all'intero edificio. Servono a ripartire le spese e a calcolare i voti in assemblea.

La regola generale è contenuta nell'art. 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, come riformato dalla L. 220/2012. La norma stabilisce che i valori proporzionali possono essere rettificati o modificati anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, c.c.: ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

Inquadramento normativo

L'art. 69 Disp. att. c.c. individua due ipotesi in cui la maggioranza qualificata è sufficiente:

Fuori da questi casi, la situazione cambia in base all'origine della tabella.

Le tabelle assembleari, approvate con delibera, hanno natura regolamentare e seguono la regola della maggioranza. Le tabelle convenzionali, invece, sono quelle che derivano da un accordo contrattuale tra tutti i condomini: tipicamente allegate ai singoli atti di acquisto o a un regolamento contrattuale. In questo caso, modificare i criteri di ripartizione pattuiti richiede il consenso di tutti, perché si incide su un contratto.

La Cassazione Civile, anche a Sezioni Unite (sent. n. 18477/2010), ha chiarito che l'approvazione e la revisione delle tabelle non richiede l'unanimità quando si tratta di accertare l'esatta proporzione dei valori secondo i criteri legali; serve invece il consenso unanime solo quando le parti intendono derogare convenzionalmente a tali criteri.

Implicazioni pratiche

Per i condomini la distinzione è decisiva. Se la tabella è il risultato di un calcolo tecnico errato, o se l'edificio è cambiato in modo rilevante, la maggioranza qualificata basta a procedere. Non occorre cercare l'introvabile consenso di tutti.

Diverso è il caso in cui si voglia ridiscutere un criterio di riparto liberamente concordato tra le parti, ad esempio una ripartizione di favore per alcune unità. Qui si tocca un assetto contrattuale e l'unanimità diventa imprescindibile.

Per l'amministratore condominiale il punto è verificare, prima di mettere la modifica all'ordine del giorno, da dove nasca la tabella in uso. Una delibera adottata con il quorum sbagliato è impugnabile e rischia la nullità o l'annullabilità, con costi e tempi che vanificano l'operazione.

Cosa fare in concreto

  1. Recuperate il titolo della tabella: verificate se è stata approvata in assemblea o se è allegata agli atti di acquisto e al regolamento contrattuale. Da qui dipende il quorum.
  2. Documentate l'errore o la variazione: una perizia tecnica che attesti l'errore di calcolo o l'alterazione superiore a un quinto è il presupposto per agire a maggioranza.
  3. Fissate l'ordine del giorno con precisione: indicate chiaramente l'oggetto della modifica e la norma invocata, così da rendere consapevole il voto.
  4. Verificate il quorum prima del voto: per le rettifiche ex art. 69 serve la maggioranza dell'art. 1136, 2° comma; per le modifiche convenzionali, l'unanimità.
  5. Mettete a verbale i dissensi e le motivazioni: in caso di impugnazione, un verbale completo agevola la difesa della delibera.

Consigliamo di affrontare ogni revisione delle tabelle con un'istruttoria preliminare sulla loro natura: è il passaggio che più spesso determina la tenuta della delibera.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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