Condominio

Tavolini del bar su area condominiale: quale maggioranza serve?

Concedere una porzione di area condominiale ai tavolini di un bar solleva un problema classico: basta la maggioranza ordinaria o serve un quorum rafforzato? La risposta dipende dalla natura del bene e dal tipo di utilizzo. Prima ancora, occorre distinguere il caso dell'area comune da quello del marciapiede pubblico, dove le regole condominiali non si applicano affatto.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·29 settembre 2026 ·5 min

Il nodo preliminare: area condominiale o suolo pubblico?

Prima di ragionare su maggioranze e delibere, serve chiarire un punto dirimente e spesso trascurato.

Il marciapiede è, nella grande maggioranza dei casi, suolo pubblico comunale. Non rientra tra le parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 cod. civ. Se l'area destinata ai tavolini è marciapiede pubblico, l'assemblea condominiale non ha alcun titolo per concederla: occorre un provvedimento del Comune, cioè una concessione di occupazione di suolo pubblico, con pagamento del relativo canone (oggi canone unico patrimoniale introdotto dalla L. 160/2019, disciplinato dai regolamenti comunali). La delibera condominiale, in tal caso, sarebbe semplicemente inefficace perché relativa a un bene di cui il condominio non dispone.

Il discorso cambia quando l'area è effettivamente parte comune: un cortile, un portico privato, un androne, uno slargo di proprietà condominiale. Solo qui hanno senso le regole codicistiche sull'uso, sulle innovazioni e sul mutamento di destinazione. Le considerazioni che seguono riguardano questa seconda ipotesi.

L'inquadramento normativo: tre discipline distinte

L'utilizzo di un bene comune da parte di terzi si colloca in una di tre categorie, con conseguenze diverse sui quorum.

Art. 1102 cod. civ. – Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi del bene comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne pari uso. La concessione temporanea a un terzo, che non trasforma il bene e non ne compromette la funzione, rientra in un atto di ordinaria gestione. In questo caso è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista per le delibere assembleari.

Art. 1120 cod. civ. – Innovazioni. Se l'intervento comporta una modificazione materiale o funzionale della cosa comune, si è di fronte a un'innovazione. Il quorum si aggrava: l'art. 1120 rinvia all'art. 1136, comma 5, cod. civ., che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i due terzi del valore dell'edificio.

Art. 1117-ter cod. civ. – Mutamento di destinazione d'uso. La norma, introdotta dalla L. 220/2012 (riforma del condominio), in vigore dal 18 giugno 2013, disciplina il caso in cui l'assemblea intenda modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. Qui il quorum è particolarmente elevato: quattro quinti dei partecipanti al condominio e quattro quinti del valore dell'edificio, con procedura di convocazione formalizzata.

La questione pratica è dunque di qualificazione: la concessione stagionale di un'area comune per i tavolini è uso, innovazione o mutamento di destinazione?

Le implicazioni pratiche

L'orientamento giurisprudenziale in materia tende a ricondurre all'art. 1102 cod. civ. la concessione temporanea di una porzione di area comune, quando ricorrono tre presupposti:

In presenza di questi elementi, la concessione non è né innovazione né mutamento di destinazione, e può essere deliberata a maggioranza ordinaria. Viene meno, invece, uno solo di tali presupposti — installazioni fisse, uso esclusivo prolungato, ostacolo al passaggio — e la delibera diventa vulnerabile, potendo richiedere i quorum rafforzati dell'art. 1120 o dell'art. 1117-ter.

Un ulteriore profilo di rischio riguarda il canone. La concessione a un terzo produce un vantaggio economico che spetta a tutti i condòmini. Un corrispettivo palesemente irrisorio o assente può integrare un pregiudizio per il condomino dissenziente e fondare l'impugnazione della delibera.

Cosa fare in concreto

  1. Verificare la titolarità dell'area. Accertare, sulla base di titoli e regolamento, se lo spazio è parte comune condominiale o marciapiede/suolo pubblico. Da questo dipende ogni passaggio successivo.
  2. Coordinare con il Comune. Se l'area confina o coincide con suolo pubblico, richiedere la concessione di occupazione e verificare gli obblighi di canone unico patrimoniale (L. 160/2019) e i regolamenti comunali.
  3. Formalizzare i tre presupposti nella delibera. Indicare durata, assenza di opere fisse e garanzia del transito, così da collocare l'atto nell'ambito dell'art. 1102 cod. civ.
  4. Definire un canone congruo. Prevedere un corrispettivo proporzionato al vantaggio concesso al gestore, per ridurre il rischio di impugnazione.
  5. Documentare i quorum. Verbalizzare con precisione la maggioranza raggiunta, tenendo conto che una diversa qualificazione dell'intervento impone quorum più elevati.

In caso di dubbio sulla natura del bene o sulla qualificazione dell'intervento, è opportuno verificare preventivamente la delibera prima della sua adozione.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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