Condominio

Telecamera nell'androne condominiale: quando è possibile installarla

Installare una telecamera che riprende l'androne o le scale non è una decisione individuale. La legge distingue tra la videocamera puntata sulla propria porta e quella che inquadra spazi comuni: solo la prima resta libera. Per le parti comuni servono delibera assembleare, maggioranze qualificate e rispetto della normativa privacy. Ecco cosa prevede la disciplina e come muoversi correttamente.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 luglio 2026 ·4 min

Telecamera sulla propria porta o ripresa delle parti comuni?

La distinzione è il punto di partenza. Un conto è il condomino che installa una telecamera puntata esclusivamente sul proprio pianerottolo o sulla propria porta d'ingresso; altro è chi orienta l'obiettivo verso l'androne, le scale, il cortile o l'ascensore, cioè spazi di uso comune.

Nel primo caso il trattamento può rientrare nella cosiddetta esenzione domestica (household exemption) prevista dall'art. 2, par. 2, lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): quando le riprese sono destinate a scopi esclusivamente personali o domestici e non eccedono lo spazio di pertinenza del singolo, la piena disciplina del Regolamento non si applica. L'esenzione, però, viene meno non appena l'inquadratura si estende ad aree comuni, a spazi pubblici (marciapiedi, strade) o alla proprietà di terzi.

La disciplina condominiale: l'art. 1122-ter cod. civ.

La norma-cardine per la videosorveglianza sulle parti comuni è l'art. 1122-ter cod. civ., introdotto dalla riforma del condominio (L. 220/2012). La disposizione prevede espressamente che le deliberazioni concernenti l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni siano approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, cod. civ.

Si tratta della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, cioè 500 millesimi. Non basta quindi una decisione informale o l'accordo di alcuni condomini: occorre una delibera regolare, verbalizzata, adottata con il quorum richiesto.

È un aspetto spesso trascurato: molti amministratori e condomini fanno riferimento genericamente all'art. 1136 c.c., ma la disposizione specifica per gli impianti di videosorveglianza è l'art. 1122-ter, che a quella maggioranza rinvia.

I vincoli in materia di privacy

Oltre alla delibera, l'impianto condominiale deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito i presupposti di liceità della videosorveglianza condominiale, distinguendola dall'uso personale del singolo.

Gli obblighi principali sono:

Cosa cambia per condomini e amministratore

Per il singolo condomino il messaggio è netto: se la telecamera riprende anche solo in parte l'androne o le scale, non può installarla di propria iniziativa. Serve la delibera assembleare. Un impianto abusivo espone a responsabilità civile e, in caso di trattamento illecito dei dati, anche a sanzioni.

Per l'amministratore, la videosorveglianza è materia da portare in assemblea con un ordine del giorno chiaro, gestendo poi il ruolo di titolare o responsabile del trattamento, la segnaletica e la corretta configurazione dell'impianto.

Cosa fare in concreto

  1. Verificate l'inquadratura: se la telecamera riprende solo la vostra porta e nulla d'altro, potete procedere; se tocca spazi comuni o altrui, fermatevi.
  2. Portate la questione in assemblea: inserite l'installazione all'ordine del giorno e ottenete la delibera con la maggioranza dell'art. 1136, comma 2, c.c. (almeno 500 millesimi).
  3. Installate la segnaletica informativa prima dell'area ripresa, in posizione visibile.
  4. Configurate correttamente l'impianto: mascherate digitalmente aree pubbliche e proprietà di terzi, limitate la conservazione delle immagini e regolate gli accessi.
  5. Conservate la documentazione: verbale assembleare, planimetria delle riprese e informativa privacy vanno tenuti a disposizione.

Consigliamo, prima di procedere con un impianto sulle parti comuni, di far verificare la conformità della delibera e della configurazione tecnica: gli errori più frequenti nascono da quorum sbagliati e da inquadrature che eccedono lo spazio consentito.

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Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners Avvocati - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.

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