Condominio

Telecamere nell'androne condominiale: quando serve la delibera

Un condomino vuole installare una telecamera nell'androne. Può farlo da solo o serve il via libera dell'assemblea? La risposta cambia a seconda di cosa si riprende: la propria porta o le parti comuni. In gioco ci sono due piani distinti, la validità della delibera e la liceità del trattamento dei dati, che non vanno confusi.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·17 luglio 2026 ·4 min

Il fatto

La videosorveglianza in condominio è tra le questioni più ricorrenti nei rapporti tra vicini. Il punto di partenza è una distinzione semplice ma decisiva.

Se il condomino installa una telecamera che riprende esclusivamente il proprio ingresso o il proprio pianerottolo, non serve alcuna delibera: agisce nell'ambito della propria sfera privata. Se invece l'obiettivo inquadra parti comuni dell'edificio – l'androne, le scale, il cortile, l'ingresso condominiale – occorre passare dall'assemblea.

Inquadramento normativo

La disciplina è contenuta nell'art. 1122-ter del codice civile, introdotto dalla riforma del condominio. La norma stabilisce che le deliberazioni relative all'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni sono approvate con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, cod. civ.

Si tratta della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). Non basta quindi il consenso numerico dei presenti: serve anche il raggiungimento della soglia millesimale. La delibera che non rispetta questo quorum è impugnabile.

Sul versante della protezione dei dati si applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Le immagini delle persone sono dati personali: la loro raccolta è un trattamento, soggetto alle regole del Regolamento e alla vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso dell'impianto condominiale, il titolare del trattamento è il condominio, rappresentato dall'amministratore. È su di lui che gravano gli adempimenti privacy: informativa, corretta gestione delle immagini, gestione delle richieste degli interessati.

Implicazioni pratiche

Due piani vanno tenuti separati.

Il primo è la validità della delibera: dipende dal rispetto delle regole civilistiche sulle maggioranze. Una delibera regolare autorizza l'installazione sotto il profilo condominiale.

Il secondo è la liceità del trattamento: attiene al rispetto del GDPR. Una delibera valida non rende automaticamente lecito il trattamento dei dati. Anche un impianto legittimamente deliberato può violare la normativa privacy se, ad esempio, riprende aree che non dovrebbe.

Su quest'ultimo punto valgono alcuni limiti precisi:

Quanto alla conservazione delle immagini, non esiste oggi una soglia oraria fissa. Il GDPR impone il principio di limitazione della conservazione (art. 5): le immagini vanno mantenute per un tempo limitato e proporzionato alla finalità perseguita, di norma pochi giorni. Periodi più lunghi sono ammissibili solo se motivati e documentabili, secondo la logica di responsabilizzazione (accountability) propria del Regolamento. Il vecchio riferimento alle 24-48 ore, legato a provvedimenti anteriori al GDPR, non costituisce più una regola rigida.

Merita attenzione anche l'informativa: l'assenza di adeguata informativa è tra le violazioni più frequentemente contestate in materia di videosorveglianza.

Cosa fare in concreto

  1. Verifica cosa riprende l'impianto. Se inquadra solo il tuo ingresso, non serve delibera; se tocca le parti comuni, convoca l'assemblea.
  2. Controlla il quorum. Assicurati che la delibera sia approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi (art. 1136, comma 2, cod. civ.).
  3. Orienta correttamente le telecamere. Escludi dalla ripresa strada pubblica e proprietà di terzi; limita l'inquadratura all'area strettamente necessaria.
  4. Predisponi l'informativa e la segnaletica. Colloca i cartelli prima dell'accesso all'area sorvegliata e conserva la documentazione sul trattamento.
  5. Definisci per iscritto i tempi di conservazione. Stabilisci un periodo breve e proporzionato, motivando eventuali durate superiori.

Ricordiamo che i due piani – validità della delibera e liceità del trattamento – restano autonomi. Consigliamo di verificarli entrambi prima di procedere: una delibera formalmente corretta non mette al riparo da contestazioni sul fronte privacy.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners – Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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