Telecamere domestiche in condominio: fin dove si può riprendere
Installare una telecamera davanti alla porta di casa è legittimo, ma inquadrare scale, pianerottoli o l'ingresso del vicino può integrare un trattamento illecito di dati personali. La distinzione tra spazio privato e area comune definisce il confine tra tutela della propria abitazione e violazione della sfera altrui. Vediamo cosa dicono GDPR e Garante.
Il caso e perché conta
La videosorveglianza domestica è ormai diffusa: campanelli con telecamera, dispositivi economici, sistemi collegati allo smartphone. In condominio, però, la libertà di controllare la propria abitazione si scontra con il diritto degli altri condòmini a non essere ripresi senza motivo.
Il punto è semplice: una telecamera privata può monitorare gli spazi di esclusiva pertinenza del proprietario, non le aree comuni. Scale, pianerottoli, corridoi e ingressi condivisi sono destinati all'uso collettivo e non possono finire sistematicamente nel campo visivo di un singolo.
Inquadramento normativo
Il Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) esclude dal proprio ambito, all'art. 2, paragrafo 2, lettera c), i trattamenti effettuati da una persona fisica per attività "a carattere esclusivamente personale o domestico". È la cosiddetta *household exemption*: chi filma solo il proprio uscio, entro i confini della sua proprietà, resta fuori dagli obblighi del Regolamento.
Questa esenzione, però, cade quando l'obiettivo travalica lo spazio privato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (caso Ryneš, C-212/13) ha chiarito che la ripresa di aree pubbliche o comuni, anche in parte, esclude il carattere "esclusivamente domestico": il trattamento diventa soggetto al GDPR e ai suoi obblighi.
Subentra allora il principio di minimizzazione (art. 5, paragrafo 1, lettera c) GDPR): si possono trattare solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario. Tradotto per la telecamera: l'angolo di ripresa va contenuto allo stretto indispensabile per proteggere la propria porta, non l'intero pianerottolo.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito più volte che l'inquadratura deve essere circoscritta, che le aree comuni vanno escluse e che eventuali servizi cloud di terzi implicano responsabilità aggiuntive sulla conservazione delle immagini.
Implicazioni pratiche per il condòmino
Chi installa un dispositivo che riprende scale o pianerottoli del vicino esce dall'esenzione domestica e diventa titolare di un trattamento di dati. Ne discendono conseguenze concrete.
Sul piano privatistico, il condòmino ripreso può agire per la tutela della riservatezza e chiedere la rimozione o il riorientamento della telecamera, oltre all'eventuale risarcimento del danno.
Sul piano amministrativo, il Garante può intervenire su segnalazione e disporre sanzioni, che nel regime GDPR possono essere significative anche per i privati quando il trattamento è illecito.
Attenzione anche al cloud: se le immagini sono archiviate su server di aziende terze, il proprietario deve verificare dove e come vengono conservate. La ripresa di volti altrui, unita a una conservazione non controllata, aggrava la posizione del titolare.
Va infine distinta la telecamera privata da quella installata dal condominio a tutela delle parti comuni: quest'ultima segue una disciplina diversa, richiede la delibera assembleare e la segnaletica informativa, e non è oggetto di questo contributo.
Cosa fare in concreto
- Orientate l'obiettivo esclusivamente sulla vostra porta e sullo spazio antistante di vostra pertinenza, escludendo scale, pianerottolo e ingresso del vicino.
- Attivate le funzioni di mascheramento (privacy masking) presenti in molti dispositivi, per oscurare digitalmente le porzioni di area comune eventualmente inquadrate.
- Verificate la conservazione delle immagini: limitate i tempi di registrazione allo stretto necessario e controllate le condizioni del servizio cloud utilizzato.
- Apponete un cartello informativo se la ripresa può interessare, anche marginalmente, spazi frequentati da terzi.
- Documentate l'angolo di ripresa con una foto della schermata: in caso di contestazione, potrete dimostrare la conformità dell'inquadratura.
In presenza di segnalazioni o contestazioni tra condòmini, consigliamo di far valutare la configurazione del dispositivo prima che la questione degeneri in un contenzioso, spesso evitabile con una semplice ricalibrazione dell'obiettivo.
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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*
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