Lavoro

Videosorveglianza urbana e licenziamento dei dipendenti pubblici: i limiti fissati dal Garante

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza urbana non possono essere usate dal Comune per licenziare o sanzionare i dipendenti. Lo ha ribadito l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Un principio che tocca migliaia di lavoratori pubblici e impone alle amministrazioni regole precise su finalità, accordi sindacali e trattamento delle immagini raccolte per fini di sicurezza urbana.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·13 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Le telecamere installate sul territorio comunale servono a garantire la sicurezza urbana: prevenire reati, monitorare il traffico, tutelare beni pubblici. Sono strumenti orientati alla collettività, non al controllo dei singoli lavoratori.

Il problema nasce quando un Comune, avendo ripreso un proprio dipendente in una condotta ritenuta scorretta, utilizza quelle immagini per avviare un procedimento disciplinare o per licenziare. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che questo uso non è legittimo se manca la cornice di garanzie prevista dalla legge.

Inquadramento normativo

Il riferimento centrale è l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970). La norma vieta i controlli a distanza dei lavoratori. Gli strumenti da cui possa derivare anche solo indirettamente un controllo dell'attività lavorativa sono ammessi solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, e comunque previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Il comma 3 dell'art. 4 subordina l'utilizzabilità dei dati raccolti a due condizioni: che il lavoratore sia stato adeguatamente informato delle modalità del controllo e che il trattamento rispetti la normativa sulla privacy. Rileva inoltre l'art. 8, che vieta indagini sulle opinioni e su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale.

Il punto è il principio di finalità: dati raccolti per la sicurezza urbana non possono essere riorientati verso un obiettivo diverso — il controllo disciplinare — senza le garanzie proprie di quest'ultimo. È il cosiddetto divieto di uso ulteriore incompatibile con la finalità originaria, cardine anche del GDPR.

Implicazioni pratiche

Per il Comune datore di lavoro significa che le immagini della videosorveglianza cittadina non costituiscono, di regola, una prova utilizzabile in sede disciplinare. Se manca l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato, e se il dipendente non è stato informato che quelle telecamere potevano incidere sul rapporto di lavoro, il materiale è inutilizzabile.

La conseguenza è concreta: un licenziamento o una sanzione fondati esclusivamente su tali immagini rischiano di essere annullati in giudizio per illegittimità della prova. Il lavoratore può contestare sia il merito della contestazione sia la modalità con cui è stata acquisita.

Ciò non significa che il dipendente pubblico sia intoccabile. L'amministrazione conserva altri strumenti di verifica e può attivare i controlli previsti dalla legge. Ma deve farlo attraverso i canali corretti, non aggirando le tutele tramite un impianto nato per finalità diverse.

Va distinta l'ipotesi degli illeciti penali: quando le immagini documentano un reato, la loro valenza in sede penale segue regole proprie e più ampie. Il divieto di cui all'art. 4 opera sul piano del rapporto di lavoro e della prova disciplinare, non necessariamente su ogni altro fronte.

Cosa fare in concreto

In sintesi

La sicurezza urbana e il controllo dei lavoratori restano piani distinti. Confonderli espone l'amministrazione al rischio di provvedimenti annullabili e comprime le tutele dei dipendenti. Il rispetto delle procedure previste dall'art. 4 dello Statuto non è un formalismo: è la condizione di validità dell'intero impianto probatorio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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