Lavoro

Tempo tuta e formazione obbligatoria: quando contano come orario di lavoro

La Cassazione torna sul cosiddetto tempo tuta e sulla formazione obbligatoria: entrambi rientrano nell'orario di lavoro quando l'attività è imposta e controllata dal datore. La pronuncia incide direttamente sulle strutture sanitarie e su tutti i settori con obblighi di vestizione in sede, con effetti su retribuzione e contribuzione. Un chiarimento che impone verifiche organizzative immediate.

A cura di Tamburro & Partners Avvocati ·12 luglio 2026 ·4 min

Il caso

Un gruppo di infermieri di una struttura sanitaria ha chiesto il riconoscimento, come orario di lavoro, del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa in azienda, oltre alle ore dedicate ai corsi di formazione obbligatoria. La Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato l'orientamento consolidato: quando la vestizione avviene in luogo e con modalità imposti dal datore, quel tempo è lavoro a tutti gli effetti. Lo stesso vale per la formazione resa obbligatoria dalla legge o dal contratto.

Inquadramento normativo

Il principio poggia sulla nozione di orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, che definisce tale ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio delle sue funzioni. La giurisprudenza ne ha ricavato un criterio operativo: il tempo è lavoro quando l'attività è eterodiretta, cioè quando il datore ne stabilisce luogo, tempi e modalità. Se il dipendente potesse indossare la divisa a casa, il tempo tuta resterebbe fuori; se invece l'abbigliamento deve essere indossato in sede — per ragioni igieniche, di sicurezza o di uniformità — la scelta non è più libera e il tempo diventa retribuibile.

Per la formazione, il riferimento è l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di garantire ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La norma è chiara nel prevedere che tale formazione avvenga "durante l'orario di lavoro" e non possa comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Ne discende che le ore di corso obbligatorio sono orario effettivo, con i relativi effetti retributivi e contributivi.

Implicazioni pratiche

La conseguenza più rilevante riguarda i contributi previdenziali. Se quelle ore sono orario di lavoro, su di esse maturano retribuzione e contribuzione. Ciò espone i datori che non le abbiano considerate a richieste di differenze retributive da parte dei lavoratori e a possibili recuperi contributivi da parte degli enti previdenziali, con relative sanzioni.

Il tema è particolarmente sensibile nella sanità, dove la vestizione in sede risponde a precise esigenze di igiene e sicurezza e la formazione obbligatoria è frequente e strutturata. Ma l'impatto non si esaurisce lì: coinvolge la ristorazione, l'industria alimentare, la logistica, la manifattura e ogni contesto in cui la divisa vada indossata in azienda o siano previsti corsi obbligatori.

Attenzione a un punto spesso trascurato: i crediti retributivi si prescrivono, ma per periodi risalenti la contestazione può comunque riguardare più anni. Una gestione approssimativa oggi si traduce in un contenzioso potenzialmente oneroso domani.

Cosa fare in concreto

Un'ultima considerazione

La pronuncia non introduce una regola nuova, ma consolida un indirizzo che le aziende non possono più permettersi di ignorare. La discriminante resta sempre la stessa: chi decide dove e quando si svolge l'attività. Se decide il datore, il tempo è lavoro. Una verifica organizzativa mirata, condotta prima di eventuali rivendicazioni, è lo strumento più efficace per prevenire il rischio.

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*Contributo informativo a cura di Tamburro & Partners - Avv. Giuseppe Tamburro. Non costituisce parere legale.*

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